Il giudice può ordinare il pagamento diretto al coniuge separato indipendentemente dalla gravità del'inadempimento

di Lucia Izzo - Di fronte all'inadempimento dell'onerato, il giudice può ordinare al datore di lavoro di provvedere direttamente al versamento mensile del mantenimento all'ex coniuge beneficiario.

Anche in caso l'inadempimento dell'onerato non sia grave, ciò che conta è che la condotta di quest'ultimo, che non versa quanto stabilito dal giudice, possa per ciò solo frustrare le finalità dell'assegno stabilito a favore del coniuge economicamente più debole.

Infine, poiché l'obbligo ha natura "anche" alimentare, va esclusa la possibilità di una compensazione con altri crediti.


Sono questi i principi che emergono dall'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, il 24 marzo (giudice Innaria), che ha accolto la domanda della donna a cui l'amministrazione datrice di lavoro dell'ex marito dovrà corrispondere mensilmente la somma di 1.800 euro a titolo di mantenimento.


È il prudente apprezzamento del giudice a dare fondamento alla misura disciplinata dall'art. 156, sesto comma, cod. civ., senza che assumano rilevanza le esigenze dell'onerato obbligato oppure che sia stata verificata la finalità di eludere, con la sua condotta, gli obblighi stabiliti in sede di separazione. 


Secondo la valutazione del giudice, il troppo tempo trascorso senza provvedere al versamento e le numerose procedure esecutive intraprese nei confronti dell'uomo rimasto inadempiente, sono elementi che fanno venir meno la fiducia dell'ex moglie in un adempimento spontaneo.

Tale misura, inoltre, non è sottoposta ai limiti previsti per il sequestro e il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.


Pertanto, chiarisce il giudice, non può procedersi alla riduzione dell'assegno di mantenimento che l'ordinanza presidenziale ha stabilito considerando la sperequazione tra i redditi dei coniugi.

A nulla vale per l'uomo neppure evidenziare che l'ex partner, straniera, sia comproprietaria di immobili nel suo paese d'origine e sottolineare la sua capacità lavorativa.

Non può darsi luogo alla richiesta compensazione, poichè gli obblighi alimentari e di mantenimento risultano entrambi tesi a tutelare i doveri di solidarietà che scaturiscono dai rapporti tra coniugi e dalla filiazione, finalizzati in sostanza alla soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona.


Nonostante il necessario approfondimento istruttorio della situazione reddituale della donna, nel frattempo sarà il datore di lavoro dell'ex a versarle direttamente la somma che le spetta.


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