Basta il pagamento diretto dell'assegno, mentre per fondare il rimedio cautelare sono necessari seri dubbi sull'adempimento futuro del coniuge

di Lucia Izzo - Se l'onerato non versa "in tempo" e per intero l'assegno di mantenimento alla ex e ai figli, è sufficiente il pagamento diretto ordinato dal giudice ai sensi dell'art. 156 c.c. (e non il sequestro) per obbligare alla corresponsione del contributo. 

Lo ha disposto il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza n. 15673/2016, intervenuto in una causa di separazione promossa dalla moglie.


Nel disporre la separazione, verificata l'inesistenza dei presupposti per proseguire il rapporto, il giudice aveva stabilito che l'ex marito dovesse corrispondere un assegno di mantenimento di 3.000 euro per la moglie e di 4.500 euro per i figli, importi non modesti, ma giustificati dalla situazione patrimoniale dell'uomo, titolare di diversi circoli sportivi romani e di numerosi immobili, avvalorati poi dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dal nucleo familiare.


Il Tribunale accoglieva anche l'istanza della donna di addebito della separazione al marito, "fedifrago" seriale, assegnandole la casa coniugale e affidandole i figli, con possibilità per il padre di fare visita e di tenere i ragazzi nei giorni stabiliti.


Nonostante l'uomo avesse versato regolarmente il mantenimento in passato, rendendosi poi inadempiente a causa di ritardi e somme "incomplete", il Tribunale capitolino ritiene che non vada accolta la richiesta dell'ex moglie tesa al sequestro delle somme, in quanto si rende necessario il pagamento diretto previsto dall'art. 156 del codice civile.


Secondo la norma, se l'obbligato si rende inadempiente, il giudice può disporre su richiesta dell'avente diritto il sequestro di parte dei beni del coniuge onerato e ordinare ai terzi (datore di lavoro), tenuti a versare anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.


Tuttavia, la domanda di sequestro, chiariscono i giudici, rappresenta un rimedio di natura cautelare che postula una valutazione di opportunità la quale prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata a tutela dell'avente diritto e quelle addotte a giustificazione nell'inadempimento, implicando successivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa la regolarità e la puntualità del futuro adempimento.

Nel caso di specie, in base a tale assunto, il Tribunale sceglie di prevedere il pagamento diretto degli assegni da parte dell'ex marito.


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