Il ricorso ex art. 156 co. 6 c.c. presuppone l'inadempimento del pagamento del mantenimento dovuto dal coniuge obbligato e può essere intrapreso per ordinare al terzo, che deve somme all'obbligato, di pagare al coniuge destinatario

Separazione e assegno di mantenimento pagato dal terzo

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L'Inps paghi alla moglie il mantenimento dovuto dal marito in base a quanto disposto dalla sentenza di separazione. Il ricorso ex art. 156 comma 6 c.c. è infatti finalizzato a garantire il diritto di credito del coniuge avente diritto al mantenimento. In caso d'inadempimento del coniuge obbligato il giudice può infatti ordinare a terzi, che devono somme periodiche all'obbligato, come il datore di lavoro, di pagare direttamente al beneficiario l'importo stabilito dalla sentenza di separazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11239 del 9 giugno 2022 (sotto allegata).

Ricorso ex art. 156 c.c. comma 6 per il mantenimento

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Una moglie separata ricorre al Tribunale di Milano chiedendo la disposizione del pagamento in suo favore da parte dell'Inps, della somma mensile disposta dal giudice a titolo di contributo al mantenimento conseguente alla separazione personale dal marito. Costui infatti fino a quel momento non ha mai provveduto al versamento delle somme dovute. Il ricorso avviato dalla donna è quello previsto dall'articolo 156 comma 6 del codice civile il quale dispone che: "In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto."

Paghi l'Inps il mantenimento alla moglie separata

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Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta della ricorrente, ordina all'Inps di pagare direttamente alla stessa, precisando che il ricorso ex articolo 156 comma 6 ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, ma la decisione giudiziale dello stesso non risolve una controversia sull'esistenza del diritto.

Il Tribunale in questi ricorsi è tenuto solo a verificare, data l'obbligazione disposta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, l'esistenza dell'inadempimento, che è il presupposto previsto dall'articolo 156 per disporre il pagamento diretto all'avente diritto. È infatti onere del convenuto obbligato provare il fatto estintivo della pretesa altrui ovvero l'avvenuto adempimento.

Nel caso di specie però è vero il contrario, ossia è pacifico l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di mantenimento per la moglie, che ha provato la fonte del suo diritto e ha anche allegato il perdurante inadempimento del coniuge.

Il coniuge obbligato, al contrario, benché a conoscenza del giudizio presente, non ha dimostrato di aver assolto all'onere a suo carico, provando l'avvenuto adempimento. All'Inps quindi si ordina di pagare alla ricorrente la somma mensile di 350,00 euro a titolo di contributo al mantenimento come stabilito dalla sentenza di separazione.

Si ringrazia l'Avv. Cristina dal Maso per il gentile invio del provvedimento

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