Nel caso di ritardo oltre trenta giorni, il credito può essere azionato nei confronti di terzi debitori.

Mi sono separata da mio marito ed i figli vivono con me. Da molti mesi mio marito si disinteressa della famiglia e non versa l'assegno alimentare fissato dal Tribunale al momento della separazione. Lui lavora regolarmente ed ha uno stipendio di 2.500 euro mensili. Come posso fare per costringerlo ad osservare puntualmente l'obbligo del versamento?

A casi come questo, ormai sempre più ricorrenti, è la stessa legge [1] a dare risposta stabilendo, sia per i separati che per i divorziati, che il coniuge titolare del diritto all'assegno alimentare può chiedere che sia direttamente il datore di lavoro o eventuali terzi che sono debitori di somme periodiche a versargli quanto stabilito dal Tribunale, decurtandolo dalla retribuzione del dipendente. Nella nozione di terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge titolare degli alimenti vanno compresi gli enti che erogano trattamenti pensionistici [2], oppure, per esempio, gli eventuali conduttori dell'immobile dato in affitto.

A questo scopo, se la questione insorge nel corso della causa di separazione, decorsi trenta giorni da quello in cui doveva essere versata la somma, il beneficiario deve costituire in mora il coniuge a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nella quale contesta la violazione dell'obbligo, e dopo chiedere al giudice che ordini al terzo di pagare.

Da questo momento il datore di lavoro o, in genere, il debitore di somme periodiche - ad esempio per canoni di locazione- è tenuto a versare direttamente al beneficiario dell'assegno la somma mensile stabilita dal Giudice e, ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore può agire direttamente contro di lui per il pagamento.

Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei terzi sia stato già pignorato da altri al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge e gli altri creditori, provvede il giudice dell'esecuzione.

Se il coniuge obbligato è un dipendente pubblico, l'unico limite è rappresentato dalla pignorabilità massima della metà della retribuzione.

Avuta la sentenza definitiva di divorzio, invece, al creditore alimentare è data la possibilità di attivare un procedimento che esula dalla necessità di un provvedimento giudiziale. L'interessato (in genere è la moglie) in questo caso deve notificare la sentenza che gli riconosce il diritto agli alimenti al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Le stesse regole valgono per il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere - salvo che non sia passato a nuove nozze - una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. [3]

Avv. Vincenzo Rizza del Foro di Ragusa.

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[1] Codice civile art. 156 - Legge - 01/12/1970, n.898 - art.8

[2] Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2011 n. 25043

[3] Art. 12 bis l. n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 16 l. n. 74 del 1987


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