In caso di raccolta a domicilio, l'internalizzazione dei cassonetti è principio generale salvo ostacoli il passaggio o crei problemi igienici

di Lucia Izzo - I cassonetti della differenziata vanno posizionati all'interno dei cortili condominiali nel caso sia attivo il servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta".

Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 1169/2015 del Tar Piemonte.


Rigettato il ricorso di un condominio contro il gestore del servizio servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Torino, il quale aveva ordinato che i cassonetti della raccolta differenziata venissero collocati all'interno del cortile condominiale, con obbligo di esporli in strada soltanto nelle zone e nei giorni stabiliti dal gestore stesso.


Il condominio impugna il provvedimento del gestore, assumendo che l'internalizzazione dei rifiuti non costituisca principio di carattere generale e precisando che, in ogni caso, sarebbe possibile derogarvi in presenza di specifici presupposti.


Doglianze prive di pregio a parere del Tribunale Amministrativo: secondo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani sarebbe possibile collocare i cassonetti sul suolo pubblico, ma solo se non è adottato il sistema della raccolta differenziata "porta a porta".

Di fronte ad una simile eventualità, scatta l'obbligo dei proprietari di trattenere i cassonetti all'interno degli spazi pertinenziali di proprietà, esponendoli in strada soltanto nei giorni e nelle ore di raccolta che il gestore di servizio pubblico ha stabilito.


Il Comune di Torino, rileva il Tar, ha da diverso tempo adottato il sistema di raccolta dei rifiuti a domicilio, coinvolgendo man mano quante più aree cittadine possibili: pertanto vige il principio generale della collocazione dei cassonetti nei cortili privati.

La deroga a cui si appella il condomino è in effetti praticabile, come affermato dalla circolare della giunta regionale n. 3 del 25 luglio 2005, ma solo se l'internalizzazione dei cassonetti può intralciare o ostacolare il  passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati o creare problemi igienici.


Nel caso di specie la collocazione indicata dal gestore era apparsa quella più confacente e sarebbe dovuto essere il condominio a proporre un diverso posizionamento meno gravoso per le esigenze dei condomini e, al tempo stesso, tecnicamente praticabile senza pregiudizio per l'efficace gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.


Irrilevante la circostanza addotta dal condominio secondo cui la collocazione nel cortile interno avrebbe sottratto ai condomini aree adibite a parcheggio: si tratta di meri interessi privati che cedono il passo al preminente interesse pubblico teso alla corretta realizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta". 


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