Le dichiarazioni possono essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale e non per fini diversi da quelli consentiti

di Lucia Izzo - Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al consulente tecnico del P.M., officiato di un accertamento personologico, esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità del minore e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate neppure nel giudizio abbreviato (stante il divieto espresso di cui all'art. 228 c.p.p., terzo comma) come fonte di prova per la ricostruzione del fatto.

In sostanza le dichiarazioni rese dai piccoli in questo contesto, possono essere utilizzate solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza, volto a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto, ma non può il giudice considerarle dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto.

Lo ha precisato, nella sentenza 36351/2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nel solco di un indirizzo giurisprudenziale tracciato in precedenza (cfr. Cass., sent. 43723/2013).

Gli Ermellini hanno ritenuto meritevole d'accoglimento il ricorso presentato da un uomo accusato di abusi sulle figlie minori ed infradecenni, condannato nel merito anche sulla base dell'attendibilità delle narrazioni di una delle figlie riferite dalla ginecologa incaricata dall'autorità giudiziaria ad accertare "le condizioni anatomiche e di salute" della minore.

La dottoressa ha verificato che l'imene della bambina era integro e che non vi erano segni anomali nella regionale anale, circostanze però non incompatibili con gli abusi subiti in quanto, secondo la letteratura, questa situazione si riscontra nel 90% dei casi. Al tempo stesso la bambina parla alla dottoressa anche degli abusi del padre.

Indubbiamente, pur non essendo stata incaricata di effettuare l'audizione della minore stessa la ginecologa, come d'altronde avviene per ogni visita medica, non può prescindere dall'anamnesi e deve instaurare un dialogo con la paziente senza esimersi dal riferire le dichiarazioni raccolti all'autorità giudiziaria.

Quindi, il perito, nell'esecuzione dell'incarico, può in autonomia richiedere direttamente notizie alla persona offesa, ma queste possono essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale come stabilito dall'art. 228 c.p.p., comma 3.


Pertanto, nel caso di specie, è escluso qualsiasi utilizzazione processuale delle notizie stesse per fini diversi da quelli consentiti, posto che nella nuova pronuncia gli Ermellini ritengono di seguire i precedenti che vietano l'utilizzo delle notizie apprese dal consulente tecnico anche nel rito abbreviato.

Non è la scelta del rito da parte dell'imputato a segnare la distinzione tra l'utilizzazione patologica o fisiologica di una prova, ma la distinzione è data dalla natura e dall'ambito di operatività del divieto in relazione alla ratio che lo sostiene e, quando possibile, dai dettami legislativi che si esprimono sull'argomento.

Le notizie apprese aliunde, fuori dall'accertamento peritale, si sottraggono al richiamato divieto, ma deve trattarsi di acquisizione del tutto sganciata dalla perizia e in relazione alle quali il perito sia mero recettore di informazioni senza partecipare in alcun modo alla loro assunzione.

Ribadiscono i giudici della Corte l'orientamento relativo alla particolare natura della psicologia dei bambini in tenera eta, la cui personalità è in rapida eta evolutiva, circa i criteri di valutazione delle dichiarazione rese dai minori, soprattutto quando questi siano vittime di reati personali.

Se è vero che il giudice può tratte il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa all'esito di un vaglio positiva della sua attendibilità, è evidente che per i bambini vittime di reati sessuali è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi come l'attitudine a testimoniare, la capacita a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, nonché il complesso delle situazione che attingono alla sfera interiore e relazionale del minore.

È la sentenza di condanna a dover dare conto di tali aspetti, di eventuali suggestioni dichiarative e, con logica ed adeguata motivazione, eventualmente superarli.

Sentenza annullata: sulla base di questi principi dovrà il giudice del rinvio porre rimedio alle carenze motivazionali e ai limiti di utilizzabilità degli atti processuali secondo i criteri summenzionati.

Cass., III sez. Penale, sent. 36351/2015

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