Le novità apportate al processo civile telematico dal decreto 83/2015 che ha ricevuto ieri il via libera definitivo dal Senato

di Marina Crisafi - È legge da ieri il decreto n. 83/2015, il c.d. "d.l. fallimenti" che oltre ad incidere notevolmente in materia di accesso al credito, procedure concorsuali, giustizia civile e organizzazione giudiziaria, interviene anche sul processo civile telematico con diverse novità.

Ecco, in pillole, le modifiche apportate:

- Deposito telematico anche degli atti introduttivi

Risolvendo uno dei diversi punti controversi della rivoluzione digitale della giustizia italiana, l'art. 19 del decreto, modificando le norme contenute nell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, dispone che "è sempre ammesso" il deposito telematico di ogni atto processuale e dei documenti presentati dai difensori e dai dipendenti di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente, sia in primo grado che in appello. Ciò vale, ovviamente, a partire dagli atti introduttivi del giudizio che dovranno, quindi, essere accettati da ogni cancelleria.

- Poteri di certificazione

Viene attribuito ai difensori, agli ausiliari del giudice ed esteso ai dipendenti che rappresentano in giudizio la P.A. (cfr. art. 16-decies) il potere di certificare la conformità all'originale della copia informatica di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice su supporto analogico, depositati per via telematica.

La copia (informatica o analogica) munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Quanto alle modalità dell'attestazione, queste ultime sono indicate nel nuovo art. 16-undecies, il quale prevede, quando l'attestazione si riferisce a una copia analogica, la necessità dell'apposizione in calce o a margine della copia stessa o su foglio separato, purchè materialmente congiunto alla medesima.

Atti telematici più sintetici

Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice che vengono depositati con modalità telematiche devono essere redatti "in maniera sintetica".

È una delle modifiche, apportate in corsa, durante i lavori di conversione alla Camera, senza specificare tuttavia né limiti né eventuali conseguenze per il mancato rispetto degli stessi, demandati alla regolamentazione del ministro della giustizia con apposito decreto.

Copie cartacee

Vengono demandate, altresì, ad un decreto ministeriale di via Arenula le misure organizzative per l'acquisizione delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche, con l'obiettivo di pervenire ad una più corretta gestione e conservazione delle stesse.

La disposizione ha suscitato molte polemiche in seno all'avvocatura, soprattutto per quanto riguarda le c.d. "copie di cortesia", oggetto proprio oggi di un incontro al ministero della giustizia tra ministro e rappresentanti della categoria (leggi "PCT: niente più copie di cortesia. Domani l'incontro tra avvocatura e ministro").

Rinvio del Pct amministrativo

La versione approvata in via definitiva del decreto legge conferma, infine, la proroga per la digitalizzazione del processo amministrativo, la cui entrata in vigore slitta dunque di sei mesi, a partire dall'1 gennaio 2016.


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