
La Corte di merito ha stabilito le rispettive responsabilità dei due soggetti in maniera concorrente; riguardo all'onere della prova, "compete al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza (…) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa di una responsabilità oggettiva". A prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro, non avrebbe, ad esempio, adibito specifico personale alla sorveglianza dei locali, è tuttavia innegabile che, agendo sui meccanismi di sicurezza, disattivandoli, il lavoratore si è posto egli stesso nella condizione di pericolo sfociata poi nell'infortunio. Il ricorso è rigettato.
Infortunio sul lavoro: guida legale