Con la sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione (Sez. II civile) è tornata a pronunciarsi sull'argomento

La nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum è un argomento che spesso viene affrontato dalla giurisprudenza, che in diverse occasioni ha quindi avuto modo di chiarirne la portata.

Tra le varie sentenze, possiamo citare la numero 1681 del 29 gennaio 2015, con la quale la Corte di Cassazione (Sez. II civile) è tornata a pronunciarsi sulla questione, premettendo come, ai sensi dell'art. 164, IV co, cpc, la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163 cpc - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 cpc.

Cos'è il petitum

Ricordiamo che per "oggetto" della domanda, il c.d. petitum, comunemente s'intendono due distinti contenuti della domanda stessa: il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (petitum immediato); il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (petitum mediato).

La vicenda

Lo spunto per ribadire principi già espressi in precedenza, se pur in fattispecie diverse, viene fornito da un giudizio di risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua: l'attore conveniva in giudizio il proprietario dell'appartamento soprastante il proprio nonché il condominio dell'edificio, deducendo di aver subito infiltrazioni

d'acqua e di umidità provenienti dal lastrico solare di pertinenza dell'abitazione posta al piano superiore, per effetto di alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anzidetto appartamento; chiedeva, pertanto, la condanna in solido, al risarcimento del danno ed all'esecuzione delle opere necessarie al fine di impedire il susseguirsi delle infiltrazioni; il condominio convenuto costituendosi eccepiva la genericità e, pertanto, la nullità dell'atto di citazione mentre, il proprietario dell'appartamento soprastante, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori; formatosi regolarmente il contraddittorio e istruita la causa, il Tribunale di Milano rigettava la domanda avanzata nei confronti del proprietario l'appartamento soprastante, mentre accoglieva quella nei confronti del condominio, con condanna della ditta esecutrice dei lavori, a tenere indenne il condominio degli esborsi che lo stesso avrebbe dovuto affrontare per risarcire l'attore.

Interposto gravame, la corte d'appello di Milano, riformava la sentenza, dichiarando la nullità della citazione introduttiva del giudizio per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 cpc.

La vicenda, come detto, giungeva dinnanzi alla Suprema Corte la quale, in primo luogo ha avuto modo di puntualizzare come: "il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte del 4° co. dell'art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato".

Nel caso di specie, tuttavia, si deduceva l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, secondo la previsione dell'art. 360 n. 5).

Valutazione della nullità da compiersi caso per caso

Pertanto: "In siffatti termini questa Corte debitamente spiega che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)"

Con riferimento al provvedimento che l'attore chiede al giudice di emettere (petitum immediato) e al bene della vita richiesto (petitum mediato), precisa vieppiù la Corte: "che la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva".

Quando non si ha nullità dell'atto di citazione

Sulla scorta di detti consolidati principi, è stato ritenuto con riferimento all'art. 164 IV co. cpc che: non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (Cass. Civ., 7074/2005); non può ravvisarsi nullità dell'atto di citazione per mancanza del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato, considerato che la proprietà appartiene alla categoria dei beni autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto (Cass. Civ., 15915/2007); non sussiste nullità, ex art. 164 cpc, della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita, nel caso di puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito (Cass. Civ. 20294/2014); non comporta nullità della citazione verbale proposta innanzi al Giudice di pace e verbalizzata su un modello a stampa, l'omessa indicazione delle conclusioni nella parte del modulo a queste riservato, dato che, nella parte soprastante, dopo l'esposizione dei fatti di causa, era chiaramente indicata la domanda rivolta al giudice (Cass. Civ., 7448/2001).

Avv. Paolo Accoti

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