Il marito non può spiare la moglie dentro casa con l'uso del registratore. E' illecita la prova dell'adulterio "acquisita" in questo modo.

Con sentenza n. 35681/2014, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Senorbì del 10/05/2013 che condannava C. per aver diffamato la moglie infedele.

Il ricorso proposto alla Suprema Corte faceva leva sulla presunta mancata considerazione da parte del G. d. P. dello stato d'ira dell'imputato - il quale aveva appena scoperto il tradimento della moglie per mezzo di un dispositivo di registrazione da lui stesso installato nella cucina dell'abitazione coniugale. 

Ma gli Ermellini hanno rigettato il ricorso sulla base dei principi - già espressi in passato - della "inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge" (art. 191 codice procedura penale) e, soprattutto, dell'inviolabilità del diritto alla riservatezza del coniuge o familiare convivente (cfr. sentenza n. 12698/2003).

Pertanto, non solo C. non può trovare nella prova del tradimento subito - e nel conseguente stato d'ira - una scriminante al reato di diffamazione perpetrato in danno della moglie, ma la sua condotta di "acquisizione della prova" lo renderebbe addirittura querelabile per il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis c.p.!


Cosa dice il codice penale:
ARTICOLO N.615 bis - Interferenze illecite nella vita privata.
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


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