di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 8084 del 7 Aprile 2014. Qual è la natura giuridica del diritto di superficie? Tale diritto reale è idoneo a rivestire il carattere della perpetuità oppure è vincolato a un termine? Nel caso di specie, a seguito di occupazione di parte del terreno soggetto ad edificazione da parte di un soggetto terzo, l'interessata ricorre al giudice ordinario al fine di veder accertata l'esistenza del proprio diritto di superficie, avendo la stessa già provveduto ad eseguire lavori relativi alle strutture portanti ma essendosi i lavori interrotti per un determinato lasso di tempo. Sia in primo che in secondo grado il giudice del merito esclude la prescrizione del diritto di superficie, intimando al terzo il rilascio. Avverso questa sentenza l'interessato propone ricorso in Cassazione.


Il diritto di superficie è un diritto reale su cosa altrui, non perpetuo (al contrario, ad esempio, della servitù) dunque temporalmente limitato, finalizzato ad acquisire la proprietà superficiaria della costruzione sopraelevata. Nel caso in cui tale costruzione, come nel caso in oggetto, non sia ultimata, il diritto di superficie, secondo la Suprema Corte, è soggetto ad estinzione per effetto del non uso. Non uso che si protrae ininterrotto per tutto il termine stabilito dalla legge. Al fine di stabilire la sussistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione occorre valutare il caso concreto.

La manutenzione di opere già ultimate (nella specie, di pilastri portanti e getti di balconi) ha di certo efficacia interruttiva ma solo se riconnessa alla "costruzione di una struttura che presenti una volumetria individuabile rispetto al resto dell'edificio o, detto diversamente, che presenti gli elementi essenziali dell'appartamento, cioè del bene oggetto della futura proprietà superficiaria". Circostanza carente nel caso di specie, in cui la resistente si è limitata a consolidare opere già esistenti ma non aventi i requisiti di legge al fine di integrare interruzione della prescrizione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.



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