La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7818 del 3 aprile 2014, ha affermato che "il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio".

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva condannato il Ministero della Difesa a pagare ad un sua dipendente una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima dequalificazione subita dalla lavoratrice ricordando che la giurisprudenza di legittimità aveva sì ribadito la necessità che del danno fosse data la prova e che fosse indicato con specifiche deduzioni ma che tuttavia occorreva tenere conto dell'esistenza di beni tutelabili e protetti ex art 41 Cost. e art 2087 c.c. rispetto ai quali la verificazione di un danno non era elemento costitutivo poiché l'ordinamento tutelava in sé alcuni valori fondamentali della persona, quali la dignità del lavoro, la libertà di espressione, la libertà di associazione e che in tali casi il danno si identificava con la lesione medesima, come era avvenuto nel caso in esame.

La Suprema Corte ha precisato che le affermazioni della Corte territoriale non possono essere accolte in quanto contrastanti con i principi affermati dalla Corte di legittimità che lo stesso giudice di merito ha richiamato ritenendo, però, di non doverne fare applicazione nel caso in esame.

In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato che "pur dovendosi rilevare che per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU del 2008 (N. 26972), richiamate dalla stessa Corte territoriale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, deve, tuttavia, escludersi che il danno sia "in re ipsa" (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006), dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall'interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prova."

La Corte territoriale - si legge nella sentenza - non si è attenuta a detti principi e dunque la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudizio rimesso alla Corte d'Appello in diversa composizione.


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