di Gerolamo Taras - Civit-Autorià Nazionale Anticorruzione, con la deliberazione n. 59 del 15 luglio 2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati", a seguito dei numerosissimi quesiti pervenuti, fornisce indicazioni in merito all'applicazione degli art.26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, all'ambito oggettivo e alle modalità di pubblicazione dei dati.
1. Per quanto riguarda l' Ambito soggettivo di applicazione la Commissione precisa che destinatari della norma sono tutte le "pubbliche amministrazioni" richiamate dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001. "Pertanto, sono tenute all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione della norma secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Inoltre, sono tenuti all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici, tenuto conto che, in base all'art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 agli enti pubblici nazionali, senza distinzione tra enti pubblici economici e non economici, sono tenuti alla pubblicazione delle informazioni dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Infine, sono sottoposte agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Tuttavia , l'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che a queste si applichino, limitatamente all'attività di pubblico interesse, le disposizioni di cui al citato art. 1, cc. da 15 a 33 della l. n. 190/2012".
2. Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, la Commissione rileva che l'art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
La disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. La Commissione chiarisce poi che "l' art. 26 del decreto non contempla la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno delle sotto-sezioni di primo livello "Consulenti e collaboratori" e "Personale", secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell'art. 37, c. 1, del decreto e dell'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
Aggiungiamo che comunque in questi casi ai sensi del comma 2 dell' art. 15 la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso… nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi…
La Commissione precisa gli importi dei vantaggi economici che fanno scattare l' obbligo di pubblicazione. "L'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro: sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purchè nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario.
Ove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia".
Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.
Nella delibera viene rimarcato che essendo la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione condizione per l'efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
Infine, la Commissione esprime l'avviso che, qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.
3. Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione Civit rinvia, a quanto previsto nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016". I dati devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".
L'art. 27, c. 2, impone che la pubblicazione delle informazioni debba avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola amministrazione.
Appare utile rimarcare che le Amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella relativa sezione, sia i singoli provvedimenti concessori sia l'elenco annuale, come risulta dall' allegato 1 della citata delibera n.50/2013, che contiene l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti. "Le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.).
Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari che, stando all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente". Si ritiene, inoltre, che nel caso di amministrazioni complesse articolate in uffici periferici la pubblicazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati siano pubblicati nelle pagine degli uffici periferici alle quali si deve pervenire attraverso link collocati nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione centrale.
Tutela della privacy. In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. In aggiunta, l'art. 26, c. 4, del medesimo decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Abbiamo riportato, quasi per intero la deliberazione di Civit, in quanto risolve in modo molto semplice ed esauriente i dubbi interpretativi sollevati da alcuni operatori su una norma, peraltro a sua volta, abbastanza chiara. Il Decreto legislativo n. 33/2013 è in vigore dal 20 aprile 2013. La mancata pubblicazione degli atti, per i quali la pubblicità costituisce condizione legale di efficacia, espone i Dirigenti degli Enti a precise responsabilità e pesanti sanzioni. Del resto in un periodo in cui ai cittadini vengono chiesti straordinari sacrifici è abbastanza normale e moralmente rilevante che tutti possano giudicare i comportamenti delle Amministrazioni Pubbliche e vigilare che, le risorse pubbliche, siano spese per soddisfare le reali necessità contemplate dalla normativa di settore. Senza inganni o sotterfugi. Dovrebbe essere la cosa più elementare di questo mondo che i provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione siano presentati, finalmente, con il loro vero nome, in modo che l'opinione pubblica ne percepisca chiaramente le finalità e il campo di applicazione, oltre a comprenderne le eventuali devianze,operate dagli, ormai, noti soliti schemi della cattiva politica.
Delibera n. 59/2013