di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14640 dell'11 Giugno 2013. La denunzia mensile, atta a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgravio contributivo e per il conseguente accesso allo stesso beneficio, non può essere surrogata da altre forme unilateralmente decise dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative. In tema di sgravi contributivi a favore delle aziende che assumano determinate categorie di personale (nel caso di specie, un'assunzione a tempo indeterminato) le stesse hanno l'onere di presentare specifiche dichiarazioni di legge, le quali non possono essere sostituite da altre forme decise dal datore di lavoro.

Nel caso in oggetto una società ricorre avverso la statuizione del giudice d'appello, il quale aveva respinto la sua opposizione a cartella esattoriale con la quale l'Inps gli aveva intimato di pagare una determinata somma a titolo di "omissione contributiva e mancata corresponsione delle relative somme aggiunte". Il giudice di merito aveva infatti confermato che "le denunce mensili non erano surrogabili con altri adempimenti gravanti sull'imprenditore per differenti esigenze contabili, amministrative e tributarie, per cui l'omissione delle suddette denunce non consentiva all'istituto previdenziale di verificare la ricorrenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dello sgravio e comportava, al tempo stesso, la mancanza dei presupposti per il conseguimento di tale beneficio". Il ricorrente denuncia difetto di motivazione poiché lo stesso avrebbe provveduto ad addurre una forma equipollente alla medesima dichiarazione previdenziale.

 

La Suprema Corte rigetta tuttavia il ricorso confermando la sentenza

d'appello poiché "la prescritta denunzia mensile, atta a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgravio contributivo e per il conseguente accesso allo stesso beneficio, non poteva essere surrogata da altre forme unilateralmente decise dal datore di lavoro per diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative".

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