Premessa: assolutamente nulla contro i padri separati. E posso testimoniarlo con un pezzo scritto la scorsa estate proprio su questo portale e che ha raccolto le testimonianze di tanti papà allontanati ingiustamente dai propri figli, così come quelle di mamme arrabbiate per essere state "dimenticate" insieme con i propri figli.
E proprio a queste mamme, e bambini soprattutto, si ricollega la vicenda finita in Cassazione, e che purtroppo non ha per protagonista un padre modello, assolutamente no, bensì un padre che dopo la separazione ha mostrato un distacco dai figli tale da portarlo a non prendersene più cura né dal punto di vista affettivo né economicamente.
L'incapacità da parte dell'uomo, il 55enne R.A., di creare dei solidi e significativi rapporti con i suoi due figli, gli è costata una condanna per violazione degli obblighi di assistenza e per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli ancora minorenni. Giudizio che in Corte d'Appello di Milano, nell'aprile 2011, si era "materializzato" con una condanna a sei mesi di reclusione e ottocento euro di multa.
Probabilmente convinto che ai figli non servissero né amore né mezzi di sostentamento R.A. ha fatto ricorso in Cassazione, se non altro per evitare la condanna e per tenersi stretti stretti i suoi soldini. Motivo del ricorso è stato il preteso impedimento da parte della ex-moglie di maturare un rapporto armonioso con i propri figli. In Cassazione però i giudici non hanno fatto altro che confermare pienamente la sentenza impugnata. Nella sentenza n. 48210/2012 gli Ermellini, in maniera molto 'asciutta' hanno spiegato che "l'addebito oggettivamente pacifico, di non avere coltivato rapporti significativi con i figli, non e' stato efficacemente contrastato".
I giudici della Suprema Corte non si sono fatti convincere dal presunto senso paterno invocato dal padre, che, come si legge nella sentenza, si "guarda bene dal fornire la prova di un concreto attivarsi per garantire la figura paterna ai figli". Ed altrettanto inutile, per far cambiare il verdetto, il riferimento alle difficoltà economiche che il signor R.A. lamentava di aver incontrato dopo il trasferimento dalla città di Messina a quella di Milano, in virtù del fatto che "e' mancata la prova dell'indigenza effettiva".
Ricorso bocciato. Così come bocciata la sua prova di vita familiare; anche se non sta a noi giudicare. Noi speriamo solo ci siano dei buoni motivi (sfuggiti durante i giudizi, anche se ci par strano) che abbiano creato un padre avido di sentimenti e di denaro, che i figli forse un domani meriterebbero di conoscere.
insomma, nel caso di specie non risulta dimostrato lo Stato incolpevole di indigenza in cui l'uomo si sarebbe venuto a trovare. Ciò significa che la scelta volontaria di trasferirsi in una zona dove ci sono poche possibilità di lavoro non può determinare "quella condizione di assoluta impossibilità ad adempiere l'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita dei figli minori".
oltretutto, ricorda la suprema corte, il padre avrebbe dovuto chiedere al giudice civile la modifica delle statuizione economiche adottate in sede di separazione e non certo sottrarsi ai suoi obblighi trasferendosi al sud.
Anche in relazione al dedotto atteggiamento non collaborativo della moglie la Corte fa notare che l'imputato non ha fornito "la prova di un suo concreto attivarsi per garantire comunque ai figli la presenza della figura paterna, limitandosi ad evocare generiche segnalazioni fatte all'autorità giudiziaria, lettere inviate ai figli e richieste di contattarli attraverso la mediazione dei servizi sociali".
E proprio a queste mamme, e bambini soprattutto, si ricollega la vicenda finita in Cassazione, e che purtroppo non ha per protagonista un padre modello, assolutamente no, bensì un padre che dopo la separazione ha mostrato un distacco dai figli tale da portarlo a non prendersene più cura né dal punto di vista affettivo né economicamente.
L'incapacità da parte dell'uomo, il 55enne R.A., di creare dei solidi e significativi rapporti con i suoi due figli, gli è costata una condanna per violazione degli obblighi di assistenza e per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli ancora minorenni. Giudizio che in Corte d'Appello di Milano, nell'aprile 2011, si era "materializzato" con una condanna a sei mesi di reclusione e ottocento euro di multa.
Probabilmente convinto che ai figli non servissero né amore né mezzi di sostentamento R.A. ha fatto ricorso in Cassazione, se non altro per evitare la condanna e per tenersi stretti stretti i suoi soldini. Motivo del ricorso è stato il preteso impedimento da parte della ex-moglie di maturare un rapporto armonioso con i propri figli. In Cassazione però i giudici non hanno fatto altro che confermare pienamente la sentenza impugnata. Nella sentenza n. 48210/2012 gli Ermellini, in maniera molto 'asciutta' hanno spiegato che "l'addebito oggettivamente pacifico, di non avere coltivato rapporti significativi con i figli, non e' stato efficacemente contrastato".
I giudici della Suprema Corte non si sono fatti convincere dal presunto senso paterno invocato dal padre, che, come si legge nella sentenza, si "guarda bene dal fornire la prova di un concreto attivarsi per garantire la figura paterna ai figli". Ed altrettanto inutile, per far cambiare il verdetto, il riferimento alle difficoltà economiche che il signor R.A. lamentava di aver incontrato dopo il trasferimento dalla città di Messina a quella di Milano, in virtù del fatto che "e' mancata la prova dell'indigenza effettiva".
Ricorso bocciato. Così come bocciata la sua prova di vita familiare; anche se non sta a noi giudicare. Noi speriamo solo ci siano dei buoni motivi (sfuggiti durante i giudizi, anche se ci par strano) che abbiano creato un padre avido di sentimenti e di denaro, che i figli forse un domani meriterebbero di conoscere.
altre informazioni su questa sentenza
L'uomo aveva anche invocato a sua discolpa il fatto che, dopo essersi trasferito da Milano a Messina, aveva avuto difficoltà a trovare un lavoro. Per la suprema corte però, l'imputato avrebbe dovuto sapere che nelle regioni meridionali è più difficile trovare lavoro e per questo non può che essere sua la colpa di aver scelto di trasferirsi in quella regione ben sapendo delle conseguenze economiche di tale scelta.insomma, nel caso di specie non risulta dimostrato lo Stato incolpevole di indigenza in cui l'uomo si sarebbe venuto a trovare. Ciò significa che la scelta volontaria di trasferirsi in una zona dove ci sono poche possibilità di lavoro non può determinare "quella condizione di assoluta impossibilità ad adempiere l'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita dei figli minori".
oltretutto, ricorda la suprema corte, il padre avrebbe dovuto chiedere al giudice civile la modifica delle statuizione economiche adottate in sede di separazione e non certo sottrarsi ai suoi obblighi trasferendosi al sud.
Anche in relazione al dedotto atteggiamento non collaborativo della moglie la Corte fa notare che l'imputato non ha fornito "la prova di un suo concreto attivarsi per garantire comunque ai figli la presenza della figura paterna, limitandosi ad evocare generiche segnalazioni fatte all'autorità giudiziaria, lettere inviate ai figli e richieste di contattarli attraverso la mediazione dei servizi sociali".





