La Corte di Cassazione, con sentenza 10 settembre 2012, n. 34481, ha stabilito che i minori hanno diritto ad essere mantenuti anche se il padre è solo uno studente e per di più in una situazione di difficoltà economica. Il ricorrente, aveva avuto, al di fuori del matrimonio, dalla sua convivente tre figli. Nei primi tre anni di vita dei bambini non aveva provveduto al loro mantenimento, ed era tornato a vivere nella casa dei genitori per proseguire gli studi. Solamente dopo una sentenza
di condanna penale, ha iniziato a versare 150 euro di mantenimento. Ricorrendo alla Suprema corte contro la sentenza della Corte d'Appello il padre-studente aveva sostenuto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'oggettiva impossibilità dell'imputato, all'epoca studente, di provvedere al mantenimento dei figli minori per mancanza di reddito.

La Cassazione, ha bocciato il ricorso convalidando le motivazioni "coerenti e complete" della Corte d'Appello.

La Suprema Corte ammesso l'accento sulla sussistenza dello stato di bisogno dei minori e sulla mancata dimostrazione da parte del ricorrente di trovarsi in un vero e proprio stato d'indigenza economica e non in una semplice situazione di difficoltà economica.

La sola difficoltà economica, infatti, spiega la Cassazione, non è sufficiente a far venire meno l'obbligo di assistenza e contribuzione al mantenimento dei figli.

Inoltre il padre non ha dimostrato di aver tentato di ottenere un'occupazione lavorativa per far fronte ai suoi obblighi, lasciando a carico della madre il mantenimento e la cura dei minori.

Questa condotta omissiva è molto grave, essendosi protratta per un lasso di tempo lungo (tre anni) e considerando che la quota somministrata successivamente alla sentenza

della corte d'Appello era del tutto irrisoria e non adeguata al mantenimento dei figli, anzi la Cassazione definisce la Corte  benevola in quanto aveva concesso all'imputato le attenuanti generiche.


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