Il 25 lug '11 è stato reso noto il testo della pronuncia della Corte Costituzionale su immigrati, permesso di soggiorno e diritto a contrarre matrimonio a prescindere dalla regolarità della posizione dell'immigrato. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, del Codice Civile. Ciò è avvenuto su sollecitazione del Tribunale ordinario di Catania: il Tribunale etneo ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione
- questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Rileva tra l'altro la Consulta: "In proposito, si deve notare che la Corte europea dei diritti dell'uomo è recentemente intervenuta sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom). In particolare, la Corte europea ha affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un DIRITTO FONDAMENTALE garantito dalla Convenzione (par. 89 della sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio
, è lesiva del diritto di cui all'art. 12 della Convenzione". Si tratta di un passo finale della sontuosa motivazione del Presidente - Redattore Dott. Alfonso QUARANTA. Che prosegue: "Detta evenienza ricorre anche nel caso previsto dalla norma ora censurata, giacché il legislatore - lungi dal rendere più agevole le condizioni per l'accertamento del carattere eventualmente 'DI COMODO' del matrimonio di un cittadino con uno straniero - ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio
a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Insomma, il divieto è incostituzionale perché non è legato a uno scopo ragionevole ed è contrario ai diritti fondamentali della persona". Bene benissimo. Ma allora se due individui sono gay e, Stato volente o nolente, addirittura si amano, perché non potrebbero parimenti contrarre matrimonio come abbiamo fatto mia moglie ed io? Stiamo parlando di DIRITTI FONDAMENTALI della PERSONA UMANA: gay e lesbiche sono esseri umani sino a prova del contrario.
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