I chiamati all'eredità si trovano a sbrigare una serie di adempimenti che possono pesare sulla loro posizione più di quanto si immagini. Alcuni comportamenti, infatti, integrano un'accettazione tacita dell'eredità, con effetti irrevocabili anche sul piano della responsabilità per i debiti ereditari. Ma dove passa il confine tra gli atti di natura meramente fiscale e quelli che presuppongono l'acquisto della qualità di erede? A chiarirlo è il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7898 del 12 ottobre 2026.
Il caso: un credito condominiale e un appartamento ancora intestato al defunto
Un condominio agisce contro due persone, chiamate all’eredità di un uomo deceduto il 16 gennaio 2019, per contributi condominiali rimasti insoluti sull’appartamento che a lui apparteneva. Il credito era stato accertato nei confronti dei due chiamati con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano il 12 novembre 2025 e non opposto. Su quella base il condominio aveva avviato l’espropriazione immobiliare dell’appartamento.
Durante la procedura è emerso un ostacolo. Per arrivare alla vendita forzata, il creditore deve garantire la cosiddetta continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.): nei registri immobiliari deve risultare trascritto ogni passaggio di proprietà, dal vecchio proprietario fino al debitore. Quando il passaggio avviene per morte, l’anello della catena è la trascrizione dell’accettazione dell’eredità (art. 2648 c.c.). Ed era proprio quell’anello a mancare: nessun atto trascritto dimostrava che i chiamati fossero diventati eredi.
Il 29 aprile 2026 il condominio si è quindi rivolto al Tribunale con il procedimento semplificato di cognizione (art. 281-decies c.p.c.), chiedendo di accertare che i due chiamati avessero accettato tacitamente l’eredità e che fossero, di conseguenza, comproprietari dell’immobile.
Chiamato all’eredità ed erede non sono la stessa cosa
Quando una persona muore, chi è indicato dalla legge o dal testamento non diventa automaticamente erede. È soltanto un chiamato all’eredità, cioè una persona che ha il diritto di scegliere se accettare o rinunciare. Si diventa eredi solo accettando. L’accettazione può essere espressa, quando è dichiarata in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 c.c.), oppure tacita.
L’accettazione tacita (art. 476 c.c.) si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che potrebbe compiere solo come erede. Non basta, quindi, un comportamento qualsiasi. Come precisato dal Tribunale di Milano, l’accertamento “richiede, pertanto, un comportamento che, valutato nella sua oggettiva consistenza e nel contesto in cui è posto in essere, risulti incompatibile con la volontà di conservare la mera posizione di chiamato”.
La distinzione è importante perché l’accettazione non si può revocare. Inoltre, se avviene senza beneficio d’inventario (cioè senza separare il proprio patrimonio da quello del de cuius) l’erede risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale. La legge consente però al chiamato di compiere alcuni atti senza diventare erede: può difendere il possesso dei beni, compiere atti conservativi, vigilare sui beni e amministrarli temporaneamente (art. 460 c.c.). Bisogna quindi capire, caso per caso, se un certo comportamento serve solo a proteggere i beni oppure dimostra la volontà di accettare.
La dichiarazione di successione: un adempimento fiscale
È in quest’ottica che il Tribunale distingue la dichiarazione di successione dalla voltura catastale.
La dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale obbligatorio con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate il patrimonio lasciato dal defunto. Il Tribunale ribadisce un principio ormai consolidato: avendo natura essenzialmente fiscale, da sola non dimostra in modo univoco la volontà di accettare l’eredità.
La conclusione è coerente con il sistema. La legge sull’imposta di successione (d.lgs. n. 346/1990) obbliga a presentare la dichiarazione anche i semplici chiamati. Sarebbe contraddittorio far diventare erede qualcuno per il solo fatto di aver rispettato un obbligo che la legge impone proprio a chi erede ancora non è.
La voltura catastale: un atto che riguarda direttamente il bene
Diverso il discorso per la voltura catastale, cioè la procedura con cui si aggiorna al Catasto il nome dell’intestatario di un immobile. La voltura non serve solo a scopi fiscali: sposta l’intestazione dell’immobile a favore di chi la richiede. È quindi un’attività che riguarda direttamente un bene dell’eredità, e non un semplice adempimento verso il Fisco. Proprio per questo la Cassazione ha riconosciuto che può valere come accettazione tacita (Cass. civ. Sez. VI-2, Ordinanza, 30.04.2021 n.11478)
Il Tribunale di merito ha precisato che la decisione non si basava sulla sola dichiarazione di successione. I documenti dimostravano che tutti i chiamati avevano chiesto la voltura, tanto che l’immobile risultava intestato ai due resistenti nelle quote spettanti a ciascuno. È stato questo il dato decisivo. I chiamati non erano rimasti inerti e non si erano limitati alla dichiarazione fiscale: avevano compiuto un’attività precisa sul bene ereditario. E poiché la voltura era stata chiesta da ciascuno di loro, il comportamento era riferibile personalmente a ognuno.
Un comportamento del genere, per la sua natura e per il legame con il bene, non è compatibile con la posizione di chi vuole restare semplice chiamato, presupponendo, al contrario, che ci si consideri già proprietari.
La domanda è stata quindi accolta. Il Tribunale ha accertato che i resistenti avevano accettato tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., acquistando così, in modo irrevocabile, la qualità di eredi.
Cosa cambia per chi eredita e per i creditori
Per chi eredita.
La dichiarazione di successione si presenta oggi online, con un modello che permette di chiedere contestualmente anche la voltura catastale degli immobili. Alla luce di questa sentenza, quella richiesta non è un dettaglio burocratico: una volta chiesta la voltura catastale, l’eredità può ritenersi accettata e non sarà più possibile rinunciarvi. Chi teme che i debiti del defunto superino i beni dovrebbe quindi valutare prima la propria posizione e, se necessario, rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.) oppure accettarla con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.), così da tenere separato il proprio patrimonio da quello del defunto. Attenzione anche ai tempi: il chiamato che è già nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o da quando ha saputo della chiamata; in caso contrario, è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Per i creditori.
Condomìni, banche e altri creditori che devono agire su beni ancora intestati a una persona defunta possono usare la voltura catastale per dimostrare l’accettazione tacita dei chiamati e ottenere una sentenza da trascrivere, così da ricostruire la continuità delle trascrizioni.
Se invece i chiamati non hanno compiuto alcun atto rilevante, resta l’actio interrogatoria (art. 481 c.c.): il creditore chiede al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia; se il termine scade senza risposta, il chiamato perde il diritto di accettare.
