L’amministratore condominiale rischia la revoca giudiziale quando trascura ripetutamente le decisioni dell’assemblea, anche se riguardano argomenti da trattare in una riunione successiva.
Lo ha stabilito il Tribunale di Chieti con decreto del 14 ottobre 2026, riconducendo tale comportamento alle gravi irregolarità previste dall’articolo 1129, comma 12, n. 2, c.c.
Nel caso esaminato, l’amministratrice non aveva inserito nell’ordine del giorno delle assemblee successive alcune questioni che i condòmini avevano già deciso di rinviare alla riunione seguente. L’omissione era proseguita nonostante la specifica indicazione assembleare.
Per il Tribunale, l’assenza di una data precisa per la convocazione non giustificava l’inerzia: l’amministratore era comunque tenuto a dare seguito alla volontà dei condòmini entro un termine ragionevole.
La mancata esecuzione della deliberazione è stata quindi ritenuta sufficiente a giustificare la revoca, senza necessità di esaminare anche le ulteriori contestazioni relative alla gestione condominiale.
La decisione ribadisce un principio importante: l’amministratore non può ignorare o rinviare indefinitamente le determinazioni dell’assemblea. Il rispetto delle decisioni dei condòmini costituisce un preciso obbligo dell’incarico e la sua violazione, quando assume carattere di gravità, può determinare la cessazione giudiziale del mandato.

