Fondamentale nelle dinamiche condominiali è il rapporto tra amministratore e assemblea, che provvede alla nomina e alla revoca dello stesso

Revoca amministratore condominio

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La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea con la maggioranza prevista dalla sua nomina.

E', quindi, necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.

La revoca può avvenire anche non specificando le ragioni di tale interruzione del rapporto di mandato, l'importante è rispettare il quorum, ovvero con le diverse modalità previste dal Regolamento condominiale.

La stessa assemblea, dopo la revoca assembleare, può procedere alla nomina di un nuovo amministratore.


Leggi anche la guida La revoca dell'amministratore di condominio

Revoca giudiziale amministratore

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La rimozione dell'amministratore può essere provocata anche da un singolo condomino per via giudiziale, a prescindere dalla volontà degli altri condomini, eccezion fatta per i casi di gravi irregolarità fiscali o di un conto corrente, intestato al condominio e non utilizzato ai fini condominiali.

In questo caso è necessario convocare l'assemblea (da parte anche del singolo condomino) per revocare il mandato all'amministratore, potendosi per tali inadempienze rivolgere all'Autorità giudiziaria soltanto in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea.

In questi due casi, pertanto, il legislatore ha voluto che il ricorso all'Autorità giudiziaria rivesta un ruolo suppletivo e sussidiario, avendo il condomino l'onere di sottoporre pregiudizialmente l'istanza di revoca alla decisione dell'assemblea.

Procedimento

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Il procedimento di revoca giudiziale riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte del capo condominio.

L'istanza per la revoca dell'amministratore di condominio dà luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione e deve essere avviato da uno o più condomini con ricorso.

Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (Cass. civ., Sez. II, sent. 2 febbraio 2023, n. 3198).

Casistica

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Le ipotesi di gravi irregolarità sono puntualmente indicate nell'art. 1129 cc, ovvero:

  • l'omessa convocazione per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore, o negli altri casi previsti dalla legge;
  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
  • la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente intestato al condominio;
  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
  • l'aver acconsentito per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari tutela dei diritti del condominio;
  • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, n. 6), 7) e 8) cc;
  • l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell'art.1129 cc.

Chiaramente l'elenco precisato dal legislatore non è esaustivo, posto che vi potrebbero essere altre fattispecie di gravi irregolarità commesse dall'amministratore di condominio nel corso dello svolgimento dell'attività gestoria che potrebbero comportare la susseguente revoca giudiziale.


avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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Foto: 123rf.com
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