Il caso e la netta distinzione tra docenti (GPS) e ATA
I giudizi, promossi dall'Avv. Luciano Asaro nell'interesse di alcuni lavoratori della scuola, miravano a ottenere l'attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva svolto al di fuori del rapporto d'impiego con il Ministero.
La giurisprudenza scolastica ha registrato sul punto interpretazioni spesso contrastanti, ma le due sentenze in esame tracciano una linea di demarcazione chiarissima tra il profilo dei docenti e quello del personale ATA.
Graduatorie GPS (docenti): pieno punteggio (12 punti all'anno)
Sia la Corte d'Appello che il Tribunale di Palermo hanno ribadito l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale (OM 112/2022) nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare ai soli periodi prestati in costanza di nomina. I giudici hanno disapplicato la norma secondaria per violazione delle disposizioni primarie (art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 e art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010), stabilendo che il servizio di leva obbligatorio è sempre utilmente valutabile nelle procedure selettive lato sensu concorsuali come le GPS, con il medesimo punteggio previsto per i servizi civili intermedi (pari a 12 punti per anno di servizio).
Graduatorie ATA: rigetto del punteggio pieno (0,60 punti anziché 6)
Diversa è la conclusione per il personale ATA.
Il Tribunale di Palermo, uniformandosi al recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 22429/2024), ha respinto la domanda volta a ottenere i 6 punti annuali per il servizio non in costanza di nomina. Per il profilo ATA, infatti, viene ritenuta legittima la modulazione regolamentare (DM 50/2021) che attribuisce al servizio militare non coincidente con un contratto di lavoro il minor punteggio previsto per i servizi prestati alle dipendenze delle amministrazioni statali (ossia 0,60 punti all'anno, equivalenti a 0,05 punti al mese).
Il principio di diritto espresso dalle sentenze
L'aspetto di maggior rilievo delle pronunce ottenute dall'Avv. Asaro risiede nel chiarimento del meccanismo di integrazione normativa: la disapplicazione della restrizione contenuta nelle ordinanze sui docenti non crea alcun "vuoto normativo" e impedisce l'applicazione analogica delle tabelle ATA al personale docente.
Finché l'Amministrazione non emanerà una specifica e autonoma modulazione per i docenti tramite apposite disposizioni regolamentari, il servizio militare nelle GPS andrà sempre valutato per intero (12 punti per anno).
Al contrario, la presenza di una norma specifica per il personale ATA (che differenzia espressamente il punteggio a seconda della costanza di nomina) blinda la legittimità della decurtazione per questo specifico settore, escludendo l'estensione del favorevole orientamento valido per i docenti.
Conclusioni
Le decisioni della magistratura palermitana rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per i candidati inseriti nelle graduatorie scolastiche.
Se da un lato viene definitivamente sdoganata la tesi del pieno diritto dei docenti a vedersi riconosciuti i 12 punti l'anno per la leva militare obbligatoria, dall'altro si arresta il contenzioso analogo per il personale ATA, vincolato alla restrittiva e differenziata tabella ministeriale di categoria.

