Una delle prime decisioni dei giudici sui ricorsi contro i trasferimenti della Buona Scuola

di Gabriella LaxArriva lo stop del tribunale al trasferimento di una maestra da Barletta a Udine per "palese violazione" del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.  

Nel caso di specie, la decisione è toccata al giudice del lavoro di Trani che ha accolto il ricorso d'urgenza di una maestra pugliese, sposata e con due figli piccoli, che, per effetto della legge sulla "Buona scuola" del Governo Renzi, dal V circolo didattico di Barletta era stata trasferita a Udine. 

Il giudice ha condannato l'Ufficio scolastico regionale pugliese ad assegnare l'insegnante "in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse". 

Si tratta di una delle prime decisioni che stabilisce l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria. "Questo principio - è scritto nell'ordinanza - vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria (alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi). Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza". 

La maestra ha vinto la sua battaglia e potrà tornare ad insegnare in Puglia. Tuttavia, il dato rilevante, è che questa decisione può fare da apripista per tutta una serie di ricorsi che presentano condizioni simili.


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