Secondo la Corte, la normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio quale requisito di accesso, ma quale criterio per l'assegnazione di punteggio in graduatoria, conferiva un peso eccessivo alla "storicità di presenza" rispetto alla condizione di bisogno, sminuendo la centralità di quest'ultima nell'assegnazione degli alloggi ERP. La Corte ha ribadito che il diritto all'abitazione è un diritto sociale fondamentale, volto a garantire un'esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti.
L'attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità.
La decisione non esclude che il radicamento possa essere considerato in altri modi, quando sia indicativo di una prospettiva di stabilità sul territorio: è quanto fa la stessa legge regionale toscana, attribuendo un punteggio progressivo sulla base dell'anzianità di permanenza in graduatoria, che documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata assegnazione dell'alloggio.
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