Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, possono essere rimborsate anche se non sono state preventivamente concordate tra i genitori. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23496 del 2026.
Quando il rimborso è dovuto
Secondo la Suprema Corte, le spese per cure mediche, istruzione e formazione possono essere poste a carico di entrambi i genitori anche in assenza di un preventivo consenso, purché siano sostenute nell'esclusivo interesse del figlio e siano coerenti con il tenore di vita garantito dalla famiglia.
Per le spese ordinarie e ricorrenti, come quelle scolastiche o sanitarie di normale gestione, non è necessario un accordo preventivo. Anche per le spese straordinarie, tuttavia, il mancato assenso dell'altro genitore non esclude automaticamente il diritto al rimborso.
Il ruolo del giudice
In caso di contestazione, spetta al giudice verificare se la spesa fosse realmente necessaria, conforme all'interesse del figlio e proporzionata alle condizioni economiche e al contesto familiare. Solo questi elementi sono determinanti per stabilire il diritto al rimborso.
Il caso esaminato
La vicenda riguardava un padre che si era rifiutato di rimborsare alla madre le somme anticipate per cure odontoiatriche e per le rette di un istituto scolastico privato frequentato dal figlio, ancora privo di autonomia economica.
La Cassazione ha confermato il diritto della madre al rimborso, evidenziando che le spese sostenute erano finalizzate alla salute e alla formazione del ragazzo e risultavano compatibili con il tenore di vita familiare. La scelta di un percorso scolastico privato, inoltre, è stata ritenuta funzionale alla crescita personale e professionale del figlio.
La Suprema Corte ha infine precisato che il genitore collocatario è legittimato a chiedere il rimborso delle spese anticipate anche quando il figlio ha raggiunto la maggiore età, purché non abbia ancora conseguito l'indipendenza economica.





