Il genitore che sostiene una spesa straordinaria nell’interesse del figlio può ottenere dall’altro genitore il rimborso della quota di sua competenza anche quando non vi sia stato un preventivo accordo.
È quanto emerge dalla Cassazione con la sentenza n. 23946/2026, secondo cui il mancato consenso dell’altro genitore non esclude automaticamente il diritto al rimborso. Occorre verificare, in concreto, se la spesa sia stata sostenuta nell’interesse del figlio e sia coerente con il tenore di vita familiare.
Il principio può trovare applicazione anche quando il figlio sia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Quando serve il consenso dell’altro genitore
La Cassazione distingue tra le spese che, pur aggiuntive rispetto all’assegno ordinario, sono prevedibili e quelle caratterizzate invece da particolare rilevanza, imprevedibilità o imponderabilità.
Per le prime, come determinate spese scolastiche o mediche ordinarie, non è sempre necessario un preventivo confronto tra i genitori.
Per le spese realmente straordinarie, invece, il previo accordo assume maggiore rilievo. Tuttavia, anche la sua mancanza non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso.
Il giudice deve infatti accertare se l’esborso sia effettivamente giustificato dall’interesse del figlio e compatibile con le condizioni e il tenore di vita della famiglia.
Le spese mediche e scolastiche contestate dal padre
La controversia esaminata dalla Cassazione riguardava alcune spese sostenute dalla madre per il figlio, tra cui cure odontoiatriche e rette di un istituto scolastico privato.
Il padre si era opposto alla richiesta di rimborso, contestando anche l’assenza di un preventivo accordo.
La Cassazione ha però confermato la decisione favorevole alla madre. Le spese erano riconducibili a esigenze del figlio non economicamente autonomo e risultavano coerenti con il suo interesse e con il livello di vita familiare.
Anche la scelta di un percorso scolastico presso un istituto privato è stata valutata in relazione alla possibilità di offrire al figlio una formazione adeguata e prospettive lavorative future, senza prescindere dal contesto economico e familiare.
Il figlio maggiorenne non esclude il diritto al rimborso
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la legittimazione del genitore che ha materialmente sostenuto le spese.
La Cassazione ha escluso che la maggiore età del figlio, in assenza di una sua autonomia economica, impedisca al genitore collocatario di chiedere direttamente il rimborso della quota dovuta dall’altro genitore.
La valutazione spetta al giudice
La decisione conferma quindi che l’assenza di un accordo preventivo non basta, da sola, a escludere il rimborso di una spesa straordinaria.
Il criterio decisivo è la sua effettiva riconducibilità all’interesse del figlio e la compatibilità con il tenore di vita familiare. Quando tali condizioni sussistono, anche una spesa non preventivamente concordata può essere posta, per la quota dovuta, a carico dell’altro genitore.





