La diffamazione militare non può essere sanzionata necessariamente con una pena detentiva. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 181, depositata il 5 novembre 2026, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 227 del codice penale militare di pace.
La pronuncia accoglie le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza iscritta al n. 244 del registro ordinanze del 2025.
Al centro della questione vi era la compatibilità della disposizione con gli articoli 21, 52 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
In particolare, si contestava che la norma prevedesse una sanzione detentiva per la diffamazione militare senza consentire un adeguato bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
La libertà di espressione vale anche nelle Forze armate
La Corte costituzionale ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella nazionale in materia di libertà di espressione e necessità della pena detentiva per il reato di diffamazione.
In questo contesto, i giudici hanno ricordato che la libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 CEDU «non si ferma davanti al cancello delle caserme».
Tale diritto, infatti, spetta anche al personale militare, pur potendo essere sottoposto a limitazioni giustificate da esigenze di tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
La Corte ha inoltre evidenziato la sostanziale sovrapponibilità tra diffamazione comune e diffamazione militare.
Entrambe le fattispecie, infatti, presentano la medesima tipicità oggettiva, fondata sull'offesa alla reputazione altrui, e tutelano lo stesso bene giuridico: l'onore, nella sua dimensione di proiezione sociale.
La diversa collocazione delle due fattispecie nei rispettivi codici non costituisce, pertanto, una ragione sufficiente per giustificare un trattamento sanzionatorio necessariamente più severo per il personale militare.
Perché è illegittima la pena detentiva obbligatoria
Secondo la Corte costituzionale, l'articolo 227 del codice penale militare di pace imponeva l'applicazione di una pena detentiva anche in situazioni nelle quali tale sanzione non risulta necessaria.
Una disciplina differente da quella prevista dall'articolo 595 del codice penale, che contempla la pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria.
La giurisprudenza europea ha più volte sottolineato che il ricorso alla detenzione per il reato di diffamazione può risultare sproporzionato e produrre un effetto dissuasivo sulla libertà di manifestazione del pensiero.
La pena detentiva, infatti, deve essere riservata a circostanze eccezionali, nelle quali la condotta diffamatoria determini una grave lesione di altri diritti o beni costituzionalmente tutelati.
Tra gli esempi richiamati rientrano i discorsi di odio e le condotte di istigazione alla violenza.
La previsione automatica della sanzione detentiva, senza una valutazione delle caratteristiche concrete del fatto, non risulta quindi compatibile con i principi di proporzionalità e di tutela della libertà di espressione.
Si applica la disciplina della diffamazione comune
Per risolvere la questione, la Corte ha individuato una soluzione costituzionalmente adeguata: dichiarare illegittimo l'articolo 227 del codice penale militare di pace.
La conseguenza è l'applicazione anche ai fatti di diffamazione militare della disciplina generale prevista dall'articolo 595 del codice penale.
Viene così superata la differenza di trattamento sanzionatorio che derivava dalla disposizione censurata.
Ciò non significa, tuttavia, che la pena detentiva sia sempre esclusa.
Anche per la diffamazione militare potrà essere applicata la sanzione detentiva nelle circostanze eccezionali individuate dalla giurisprudenza, che nel contesto militare potrebbero presentarsi con maggiore frequenza rispetto a quanto accade nell'ordinamento generale.
Spetterà quindi alla giurisprudenza comune valutare attentamente le caratteristiche delle singole condotte, bilanciando la tutela dei beni eventualmente lesi con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
L'ordinamento militare deve rispettare lo spirito democratico della Repubblica
Nella parte conclusiva della motivazione, la Corte costituzionale ha sottolineato che l'estensione della disciplina della diffamazione comune a quella militare è coerente con la posizione costituzionale delle Forze armate.
Il riferimento principale è all'articolo 52, terzo comma, della Costituzione, secondo cui:
«L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».
Questa disposizione conferma il collegamento tra ordinamento militare e ordinamento generale, pur nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano le Forze armate.
La disciplina speciale, pertanto, non può tradursi in una compressione ingiustificata dei diritti costituzionalmente garantiti, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero.
Con la sentenza n. 181 del 2026, la Corte costituzionale ha dunque ricondotto la diffamazione militare nell'ambito della disciplina comune, eliminando l'obbligatorietà della pena detentiva prevista dall'articolo 227 del codice penale militare di pace.
