Il fatto
La vicenda è piuttosto complessa, ma può essere così di seguito riassunta.
I componenti di un collegio sindacale venivano rinviati a giudizio per una serie di fatti di bancarotta fraudolenta. La questione giuridica vertiva sulla valutazione del concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo.
In primo grado, gli imputati venivano assolti, non essendo stato ritenuto provato il concorso nella condotta distrattiva, quindi la mancanza del nesso di causa tra la distrazione/dissipazione e l’omissione di vigilanza sull’operato degli amministratori.
La decisione veniva ribaltata in secondo grado, determinando il ricorso per cassazione delle difese, le quali lamentavano che il giudizio di responsabilità era stato desunto dalla mera inerzia dei sindaci, senza dimostrare il nesso eziologico con le condotte distrattive, per di più in assenza di quei segnali che avrebbero potuto indurre gli imputati ai doverosi controlli.
In altre parole, la Corte d’appello avrebbe condannato solo per aver accertato un comportamento omissivo, consistente nel mancato esercizio di controllo.
La decisione della Cassazione
La Corte di legittimità procede inizialmente con un excursus giurisprudenziale, evidenziando come, secondo consolidato orientamento, se è vero che la responsabilità del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla natura della posizione di garanzia, dall’altra parte è ben possibile ravvisare concorso in bancarotta fraudolenta con l’amministratore della società per omesso esercizio di potere-dovere di controllo, disciplinato dagli artt.2403 e ss. c.c., laddove tale omissione esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori (Cass. pen., 26399/2014). Invero, i sindaci accedono liberamente a tutta la documentazione, chiedono notizie agli amministratori per monitorare costantemente le operazioni e gli investimenti della società e, dunque, sono consapevoli dello stato o meno di salute dell'impresa, ancor prima del deposito del bilancio annuale, il cui iter progressivo di formazione sottostà al loro precipuo controllo.
E non sarebbe necessaria nemmeno la dimostrazione di un accordo preventivo tra sindaci e amministratori, bastando la prova che la condotta omissiva di controllo sia caratterizzata dalla coscienza e volontà, anche nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta fraudolenta (Cass. pen., n.12612/2025).
A seguito dell’enunciazione dei suddetti principi, il Giudice di legittimità passa in rassegna le argomentazioni della Corte d’appello, concludendo che non vi erano vizi motivazionali o di legge nel corpo della sentenza.
I giudici territoriali avevano fatto buon uso delle linee tracciate dalle precedenti pronunce, esaustivamente spiegando come fosse provato che gran parte delle operazioni distrattive erano state decise fuori dal Consiglio di amministrazione; su di esse, una volta venuti a conoscenza, i sindaci, nonostante una comprovata esperienza nel settore, non avevano mai effettuato controlli, mai indetto assemblee, mai fatto denuncia o esercitato azioni di responsabilità verso gli amministratori. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non poteva trattarsi di mera negligenza, ma di consapevole omissione nel controllo, quanto meno nella forma del dolo eventuale.
Gli imputati erano rimasti inerti di fronte a violazioni così macroscopiche che era impossibile non rendersi conto della necessità di intervenire.
In definitiva, nel caso in esame, risultavano provati: l’omissione del controllo dei sindaci, il nesso di causa con la condotta commissiva degli amministratori e il dolo.


