Autismo e terapie ABA: il giudice del lavoro ordina all'ASL l'esecuzione del piano terapeutico
Avv. Vincenzo Grimaldi |

Autismo e terapie ABA: il giudice del lavoro ordina all'ASL l'esecuzione del piano terapeutico

Il trattamento ABA per i disturbi dello spettro autistico e l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

La vicenda e la sistematicità delle eccezioni delle ASL

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una recente ordinanza emessa dalla Sezione Lavoro e Previdenza, si è pronunciato in materia di diritto alla salute dei minori affetti da disturbi dello spettro autistico, offrendo una risposta rigorosa e sistematica alle eccezioni sollevate abitualmente dalle Aziende Sanitarie Locali in giudizio.

Il provvedimento in esame si segnala in particolare per la sua spiccata sistematicità nell'affrontare e smontare le difese di norma opposte dalle ASL nelle controversie inerenti la riabilitazione.

Spesso, infatti, gli enti sanitari eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario invocando la discrezionalità amministrativa nella modulazione delle prestazioni, oppure contestano la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

L'ordinanza in commento affronta tali argomentazioni con un percorso logico-giuridico lineare, richiamando il quadro normativo nazionale (L. n. 833/1978, D.Lgs. n. 502/1992, L. n. 134/2015, DPCM 12.01.2017) e regionale campano (L.R. n. 1/2016 e DGR n. 131/2021), ribadendo che a fronte di un piano terapeutico individuale (PRI o PDTA) già validamente redatto e prescritto dalla stessa struttura pubblica, non residua alcun margine di discrezionalità per l'ente nell'ometterne o ritardarne l'attuazione.

Che cos'è l'ABA e l'importanza dell'intervento precoce

Al centro della controversia vi è il trattamento basato sul metodo ABA (Applied Behavior Analysis - Analisi Comportamentale Applicata). L'ABA è un metodo scientificamente convalidato che si fonda sui principi dell'analisi del comportamento per favorire lo sviluppo delle abilità sociali, comunicative e cognitive nei bambini con autismo, riducendo i comportamenti problematici e potenziando l'autonomia e l'inserimento scolastico e sociale.

L'assenza di discrezionalità della ASL e la tutela del diritto alla salute

Sul piano della giurisdizione, il giudice ha chiarito che non si verte in un'ipotesi di contestazione della scelta terapeutica (la quale rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa), bensì di una richiesta di mera esecuzione di un trattamento già interamente conformato e prescritto dall'apposito Nucleo di Neuropsichiatria Infantile della ASL. Di conseguenza, la mancata presa in carico e l'inerzia dell'amministrazione sanitaria determinano una lesione diretta del diritto soggettivo primario alla salute del minore, giustificando l'accoglimento del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con condanna dell'ASL a garantire le ore di terapia stabilite.

Una pronuncia, quella in commento, che si segnala per la sua sistematicità e che riaccende la speranza di famiglie in attesa di una sollecita e tempestiva presa in carico di minori con disabilità. 

Vincenzo Grimaldi è avvocato del foro di Torre Annunziata. Opera nel campo dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare in giudizi inerenti l'attuazione del diritto alla salute.

Per contatti: vincenzogrimaldi69@gmail.com



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