Il caso: richiesta di terapia ABA e silenzio della PA
La vicenda trae origine dal ricorso di un genitore (e tutore legale) di una persona maggiorenne affetta da disturbo dello spettro autistico. Il genitore, forte di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ottenuta in un precedente giudizio civile, aveva richiesto all'ASL l'erogazione del trattamento riabilitativo metodo ABA (Applied Behaviour Analysis) per almeno 12 ore settimanali o, in alternativa, il rimborso delle spese per le cure effettuate presso centri privati.
Nonostante l'istanza formale presentata via PEC nel giugno 2024, l'Azienda Sanitaria non aveva fornito alcun riscontro, né positivo né negativo. Il ricorrente si è quindi rivolto al TAR Campania per denunciare l'inerzia dell'amministrazione e ottenere il riconoscimento del diritto alla terapia o al rimborso.
Piani terapeutici rimessi alla discrezionalità tecnica dell'ASL
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), con la sentenza n. 14/2026, ha respinto la richiesta "diretta" di ottenere la terapia esattamente nei termini stabiliti dal consulente del tribunale civile..
I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: sebbene il metodo ABA rientri nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed è qualificato come prestazione socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, ciò non genera un diritto soggettivo automatico a ricevere il trattamento nella misura esatta indicata dal privato.
La definizione del piano terapeutico (quantità di ore, tipologia, durata) spetta alla discrezionalità tecnica dell'ASL. È l'equipe multidisciplinare pubblica che deve valutare il caso specifico; il giudice non può sostituirsi ad essa imponendo un piano basato solo su perizie esterne senza il vaglio dell'amministrazione competente.
L'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL
Se da un lato l'ASL ha discrezionalità tecnica, dall'altro non può sottrarsi al dovere di risposta. Il TAR ha accolto la domanda subordinata del ricorrente, dichiarando illegittimo il silenzio mantenuto dall'amministrazione sull'istanza del genitore.
Il cittadino ha il diritto di essere "preso in carico" e di ricevere una risposta formale attraverso un Progetto Individuale che definisca le prestazioni erogabili. L'inerzia dell'amministrazione viola l'art. 2 della Legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro termini certi.
Frustrare le aspettative del cittadino ignorando la sua richiesta è un comportamento che il Giudice Amministrativo ha censurato con forza, ordinando all'ASL di provvedere.
La condanna alle spese e l'intervento del Commissario ad Acta
In conclusione, il TAR ha ordinato all'Azienda Sanitaria di esaminare l'istanza e concludere il procedimento con un atto espresso entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
Per garantire l'effettività della tutela, i giudici hanno anche:
- Nominato preventivamente un Commissario ad acta (nella figura di un dirigente della Regione Campania) che interverrà in caso di perdurante inerzia dell'ASL;
- Disposto la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza su eventuali danni erariali derivanti dalla mancata risposta.
La sentenza in commento si segnala per l'importanza che riveste nell'assicurare tutela alle persone adulte con autismo, troppo spesso lasciate senza interventi riabilitativi adeguati al compimento del diciottesimo anno.
Vincenzo Grimaldi è avvocato del foro di Torre Annunziata. Opera nel campo dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare in giudizi inerenti l'attuazione del diritto alla salute.
Per contatti: vincenzogrimaldi69@gmail.com
