La vincita passa dal banco, l’aggio resta al rivenditore: la fiscalità dei giochi pubblici
Avv. Lucio Scotti |

La vincita passa dal banco, l’aggio resta al rivenditore: la fiscalità dei giochi pubblici

Un biglietto da 20 euro può trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in una vincita da 5 milioni di euro. Per chi lo ha venduto, tuttavia, la matematica segue una logica completamente diversa: la fortuna del giocatore non si traduce in una percentuale sulla vincita, perché il compenso del rivenditore è parametrato alla vendita del biglietto e non al premio eventualmente conseguito. 

La recente vincita del Maxi Miliardario, realizzata presso una tabaccheria di Noventa Padovana, offre così l’occasione per soffermarsi su una voce apparentemente marginale, l’aggio, che nel sistema dei giochi pubblici assume invece una precisa funzione economica e fiscale. Il biglietto costava 20 euro e, secondo la disciplina delle lotterie istantanee, al rivenditore spetta un aggio pari all’8% del prezzo di vendita: in questo caso, dunque, 1,60 euro. 

È proprio questa sproporzione a rendere impropria la rappresentazione dell’aggio come una sorta di “percentuale sulla vincita”. Il premio appartiene al giocatore secondo le regole proprie della lotteria, mentre il compenso remunera l’attività svolta dal soggetto inserito nella rete distributiva del gioco pubblico. La vincita costituisce quindi il possibile risultato dell’acquisto effettuato dal cliente; l’aggio costituisce invece la componente economica collegata alla vendita del titolo di gioco. La disciplina delle lotterie istantanee rende particolarmente evidente la separazione tra le due grandezze. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che la vendita dei biglietti è riservata ai punti vendita autorizzati e che l’aggio al rivenditore è pari all’8% del prezzo di vendita di ciascun biglietto. La percentuale è dunque legata al valore nominale del tagliando e non all’esito della giocata. I Gratta e Vinci sono commercializzati in diversi tagli, da 1 a 20 euro, sicché anche l’importo riconosciuto al rivenditore cresce in proporzione al valore del biglietto. 

L’aggio, dunque, non costituisce una quota del premio che lo Stato riconosce successivamente al rivenditore perché il suo esercizio commerciale ha “portato fortuna”. È una componente predeterminata dell’economia della raccolta, individuata dalla disciplina del singolo gioco e riconosciuta alla rete distributiva. La differenza emerge ancora più chiaramente osservando il caso del biglietto vincente. Per il tagliando da 5 milioni di euro venduto a Noventa Padovana, il rivenditore non ha ricevuto l’8% del premio, cioè 400 mila euro. L’aggio ordinario è stato quello relativo alla vendita del biglietto, pari a 1,60 euro. 

La vincita milionaria non modifica, quindi, il criterio di remunerazione del rivenditore: ciò che cambia è il risultato per il giocatore, non la misura del compenso. La distinzione non è soltanto economica. Nel sistema dei giochi pubblici, infatti, aggio del rivenditore, quota destinata alle vincite e prelievo pubblico rispondono a funzioni differenti e sono disciplinati secondo regole proprie. L’aggio remunera la rete distributiva; la quota destinata alle vincite determina il ritorno economico riconosciuto ai giocatori secondo le caratteristiche della singola lotteria; il prelievo pubblico rappresenta invece la componente destinata all’Erario secondo 1 il regime applicabile al gioco. 

È proprio questa pluralità di componenti a rendere fiscalmente interessante tale remunerazione. La sua qualificazione non può essere ricavata dalla semplice circostanza che la somma sia calcolata in percentuale sul prezzo del gioco: occorre considerare il particolare rapporto nel quale si inserisce, la natura dell’attività esercitata dal rivenditore e la disciplina fiscale propria delle operazioni relative ai giochi. Sul piano dell’IVA emerge una prima peculiarità significativa. L’art. 10, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972 considera esenti dall’imposta le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati dalla legge, comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, che la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee è esente da IVA e che i rivenditori, per tale attività, non percepiscono veri e propri corrispettivi, bensì un aggio. La qualificazione dell’aggio assume rilievo anche sul piano della detrazione dell’imposta. La disciplina del pro-rata di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 richiede infatti di considerare, secondo i criteri chiariti dall’Amministrazione finanziaria, il corrispettivo contrattualmente spettante al rivenditore. La circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 ha precisato che tale corrispettivo può essere costituito, a seconda dei casi, dall’aggio sulle vendite oppure dall’intero prezzo di rivendita. Nel caso in cui, come per la vendita dei Gratta e Vinci, la remunerazione del rivenditore sia costituita dall’aggio e l’attività sia contabilmente distinta, l’attività separata presenta un pro-rata di detraibilità pari a zero. Ne deriva che l’aggio non può essere trattato come una normale provvigione commerciale applicata alla vendita di un prodotto. Il rivenditore opera all’interno di una rete organizzata e regolamentata, nella quale il prezzo del titolo di gioco, la misura della remunerazione, la destinazione della raccolta e la disciplina delle vincite sono determinati dalla normativa e dai provvedimenti che regolano il singolo gioco. Il fenomeno, del resto, ha dimensioni economiche tutt’altro che marginali. 

I Gratta e Vinci sono distribuiti attraverso una rete capillare di punti vendita autorizzati e rappresentano una componente stabile del mercato dei giochi pubblici: una percentuale dell’8%, applicata al prezzo di ciascun biglietto, può tradursi per la rete distributiva in una remunerazione complessiva di rilievo proprio per effetto dell’elevato numero delle vendite. Il Maxi Miliardario offre, da questo punto di vista, un esempio particolarmente intuitivo. Il biglietto costa 20 euro e l’aggio è pari a 1,60 euro. Se il biglietto viene acquistato da un cliente che non vincerà nulla, la remunerazione rimane quella collegata alla vendita; se invece quello stesso tagliando si trasforma nel premio massimo, l’importo riconosciuto resta esattamente quello: ciò che cambia è il risultato per il giocatore, non il criterio di remunerazione del rivenditore. La fortuna, quindi, non modifica la misura dell’aggio. 

Ed è proprio questa distinzione a evitare uno degli equivoci più frequenti quando si parla dei guadagni delle ricevitorie: il rivenditore non partecipa alla vincita; partecipa alla raccolta attraverso l’aggio. La notizia della vincita milionaria diventa così soltanto il punto di partenza. Dietro il tagliando fortunato non c’è infatti soltanto la storia del giocatore che cambia vita, ma anche un sistema 2 economico nel quale ogni euro incassato dalla vendita del gioco si inserisce in una destinazione regolata e nel quale l’aggio rappresenta la remunerazione della rete che rende possibile la raccolta. In fondo, è proprio qui che la vicenda del biglietto vincente smette di essere soltanto una storia di fortuna e diventa una storia di diritto tributario. Venti euro entrano nel circuito del gioco; una parte è destinata alle vincite, una parte remunera la rete distributiva e una parte concorre al prelievo pubblico secondo le regole proprie della lotteria. 

E soltanto dopo la giocata quei venti euro possono trasformarsi, per uno dei giocatori, in cinque milioni. 

Per chi acquista il biglietto, dunque, il momento decisivo è quello della vincita. Per il rivenditore, quello della vendita. La fortuna decide chi incassa il premio; la legge decide chi, e per quale ragione, può incassare l’aggio. È in questa distinzione, tanto semplice quanto rigorosa, che si coglie la logica economica e fiscale che governa il gioco pubblico.

Avv. Lucio Scotti – Foro di Taranto


Avv. Lucio Scotti

 

Foro di Taranto

Studio Legale Scotti

Email: lucioscotti@gmail.com


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