La costituzione tardiva del convenuto nel rito familiare
Avv. Matteo Santini |

La costituzione tardiva del convenuto nel rito familiare

L'inoperatività delle decadenze sulle domande relative al mantenimento dei figli minori. L’art. 473-bis.19 c.p.c. dopo il correttivo Cartabia del 2024: natura indisponibile dei diritti, domande riconvenzionali, poteri officiosi del giudice e garanzie del contraddittorio

1. Il sistema delle preclusioni nel procedimento unitario

La riforma del processo civile introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha profondamente modificato la disciplina delle controversie in materia di persone, minorenni e famiglie, introducendo un procedimento unitario caratterizzato dalla concentrazione delle attività difensive e istruttorie nella fase antecedente alla prima udienza.

Il sistema delineato dagli artt. 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c. persegue l’obiettivo di assicurare una tempestiva definizione dell’oggetto del giudizio, evitando il progressivo ampliamento delle questioni controverse e favorendo la ragionevole durata del processo.

Tuttavia, la peculiarità dei diritti coinvolti nelle controversie familiari ha imposto al legislatore di differenziare il regime delle preclusioni in ragione della natura disponibile o indisponibile delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio.

In particolare, le controversie concernenti l’affidamento e il mantenimento dei figli minorenni non possono essere integralmente assimilate alle ordinarie controversie patrimoniali. Il diritto del minore al mantenimento trova fondamento negli artt. 30 Cost., 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c. e non è rimesso alla libera disponibilità dei genitori.

Il legislatore ha espressamente recepito tale principio nell’art. 473-bis.19 c.p.c., disposizione centrale per comprendere il rapporto tra preclusioni processuali e tutela dei diritti indisponibili nel nuovo rito familiare.

2. L’art. 473-bis.19 c.p.c. dopo il correttivo Cartabia del 2024

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha modificato il primo comma dell’art. 473-bis.19 c.p.c., inserendo espressamente il riferimento all’art. 473-bis.16.

La disposizione stabilisce che le decadenze previste dagli artt. 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano soltanto con riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili. La norma riconosce inoltre alle parti la possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni.

Nella formulazione originaria, il primo comma richiamava gli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17, senza menzionare espressamente l’art. 473-bis.16, relativo alla costituzione del convenuto. L’inserimento di quest’ultima disposizione ha eliminato un possibile elemento di incertezza interpretativa.

Il legislatore ha infatti esteso espressamente anche alle decadenze previste per il convenuto il limite di operatività relativo ai soli diritti disponibili. L’interpretazione letterale della disposizione conduce pertanto a ritenere che le decadenze collegate alla costituzione del convenuto non possano essere automaticamente applicate alle domande concernenti l’affidamento e il mantenimento dei figli minorenni.

3. La costituzione tardiva del convenuto: distinzione tra inosservanza del termine e decadenza dalla domanda

Il problema assume particolare rilievo quando il convenuto si costituisca oltre il termine previsto dall’art. 473-bis.16 c.p.c. e formuli, nella propria comparsa, una domanda di aumento o riduzione del contributo al mantenimento del figlio minorenne.

Occorre distinguere la tardività della costituzione dalle conseguenze decadenziali eventualmente collegate all’inosservanza del termine. La costituzione effettuata oltre la scadenza prevista dalla legge rimane formalmente tardiva. Tuttavia, la tardività non comporta necessariamente la perdita di tutte le facoltà processuali.

Le decadenze costituiscono conseguenze giuridiche specifiche, la cui operatività deve essere verificata alla luce della disciplina applicabile. Nel procedimento unitario, l’art. 473-bis.19 c.p.c. esclude espressamente l’applicazione delle decadenze richiamate dalla disposizione alle domande aventi a oggetto diritti indisponibili.

Ne deriva che la costituzione tardiva del convenuto non determina, per ciò solo, l’inammissibilità di una domanda relativa al mantenimento del figlio minorenne. Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire all’art. 473-bis.16 un’efficacia decadenziale che il successivo art. 473-bis.19 espressamente delimita.

Non si tratta di disapplicare il termine di costituzione, bensì di riconoscere che il legislatore ha limitato gli effetti decadenziali della sua inosservanza in relazione alla natura dei diritti coinvolti. Restano ferme le altre regole processuali applicabili e la necessità di garantire il contraddittorio.

4. Le domande di aumento e riduzione dell’assegno di mantenimento

La disciplina prevista dall’art. 473-bis.19 deve ritenersi applicabile tanto alle domande di aumento quanto a quelle di riduzione dell’assegno di mantenimento destinato al figlio minorenne.

Entrambe le richieste riguardano la determinazione del contributo economico necessario a soddisfare le esigenze del figlio, secondo i criteri stabiliti dall’art. 337-ter c.c. La differenza tra aumento e riduzione attiene al contenuto della domanda, non alla natura del diritto sostanziale coinvolto.

Il giudice è chiamato in entrambi i casi a verificare l’adeguatezza del contributo in relazione alle esigenze del minore, alle risorse economiche dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi e agli ulteriori criteri previsti dalla legge.

Non vi è pertanto una ragione normativa per assoggettare le due richieste a regimi decadenziali differenti. L’esclusione delle preclusioni opera in ragione dell’oggetto della controversia e non della direzione economica della modifica richiesta.

Rimane distinta la valutazione della fondatezza della domanda, che richiede l’esame degli elementi fattuali ed economici rilevanti. L’ammissibilità processuale non comporta il diritto automatico a ottenere l’aumento o la riduzione dell’assegno.

5. La qualificazione della domanda come riconvenzionale

Un ulteriore problema riguarda la qualificazione della richiesta di modifica del mantenimento come domanda riconvenzionale. La questione può presentarsi quando il convenuto, nel costituirsi, chieda una regolamentazione economica diversa da quella prospettata dal ricorrente.

La domanda potrebbe essere qualificata, a seconda del contenuto delle richieste introduttive, come riconvenzionale oppure come istanza di diversa determinazione delle condizioni economiche relative al minore.

Tuttavia, tale qualificazione non appare decisiva ai fini dell’applicazione dell’art. 473-bis.19 c.p.c. La disposizione non distingue tra domande principali e riconvenzionali. Il legislatore ha individuato l’ambito di operatività delle decadenze facendo riferimento alla natura disponibile o indisponibile dei diritti.

Di conseguenza, anche qualora la richiesta di aumento del mantenimento fosse qualificata come domanda riconvenzionale, tale qualificazione non sarebbe di per sé sufficiente a renderla soggetta alle decadenze ordinarie. La lettura sistematica della disposizione conduce a valorizzare l’oggetto sostanziale della domanda.

6. Diritti indisponibili e poteri officiosi del giudice

La particolare disciplina delle preclusioni trova giustificazione nella natura indisponibile del diritto del figlio minorenne al mantenimento.

L’obbligo contributivo dei genitori non costituisce una mera obbligazione patrimoniale rimessa alla loro libera autonomia negoziale. Esso rappresenta uno strumento di attuazione del diritto del figlio a ricevere mezzi adeguati al proprio sviluppo.

La circostanza che l’assegno venga materialmente corrisposto a uno dei genitori non trasforma il diritto sostanziale del minore in un diritto liberamente disponibile.

Assume rilievo anche l’art. 473-bis.2 c.p.c., che attribuisce al giudice specifici poteri nei procedimenti riguardanti i minori. La previsione di poteri officiosi e l’esclusione di determinate decadenze rispondono a una medesima esigenza: consentire l’adozione di provvedimenti conformi agli interessi effettivi del minore.

Ciò non significa che l’indisponibilità del diritto determini automaticamente l’irrilevanza di ogni regola processuale. L’esclusione delle decadenze trova il proprio fondamento nella specifica previsione dell’art. 473-bis.19.

7. La Corte costituzionale n. 146/2025 e la specialità del regime delle preclusioni

La ricostruzione proposta trova un significativo sostegno nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2025.

La pronuncia ha affrontato questioni relative alla disciplina delle memorie integrative nel procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, con particolare riferimento all’art. 473-bis.17 c.p.c.

Nell’esaminare il sistema processuale, la Corte ha richiamato l’art. 473-bis.19, valorizzando la differenziazione delle preclusioni in relazione alla natura degli interessi coinvolti. Al punto 4.2.2 della motivazione, la Consulta ha evidenziato la scelta legislativa di prevedere una disciplina più elastica per le controversie relative ai figli minorenni.

Occorre tuttavia precisare che la sentenza non ha direttamente deciso la specifica questione dell’ammissibilità di una domanda di aumento del mantenimento proposta dal convenuto costituitosi tardivamente. La pronuncia costituisce pertanto un riferimento interpretativo autorevole, ma non un precedente specifico sulla fattispecie.

Il principio valorizzato dalla Consulta risulta comunque coerente con l’interpretazione dell’art. 473-bis.19 secondo cui le domande relative al mantenimento dei figli minorenni non sono soggette alle decadenze espressamente riservate ai diritti disponibili.

8. Nuove domande, nuovi mezzi di prova e garanzie del contraddittorio

L’art. 473-bis.19 c.p.c. non si limita a disciplinare le decadenze. La disposizione riconosce espressamente alle parti la possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni.

La previsione riguarda sia l’ampliamento dell’oggetto del giudizio sia l’introduzione di ulteriori elementi istruttori. Tale facoltà deve tuttavia essere coordinata con il principio del contraddittorio, sancito dagli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost.

L’assenza di una decadenza non comporta la possibilità di ottenere una decisione su domande o prove rispetto alle quali la controparte non abbia avuto un’effettiva possibilità di difesa.

Il giudice deve assicurare modalità processuali idonee a garantire la conoscenza delle nuove richieste e la possibilità di svolgere le necessarie contestazioni. A seconda delle circostanze, ciò potrà richiedere l’assegnazione di termini per osservazioni, repliche o produzioni documentali.

La tutela del contraddittorio non impone di applicare una decadenza che il legislatore ha espressamente escluso. L’ammissibilità della domanda e le modalità della sua trattazione costituiscono questioni distinte.

9. I limiti applicativi e il regime transitorio

L’interpretazione dell’art. 473-bis.19 richiede alcune precisazioni.

In primo luogo, non tutte le pretese patrimoniali formulate nell’ambito di una controversia familiare possono essere automaticamente ricondotte alla disciplina delle domande relative al mantenimento dei figli minorenni. Occorre distinguere le richieste direttamente finalizzate alla determinazione del contributo dalle eventuali pretese restitutorie, di rimborso o di regresso tra genitori.

In secondo luogo, l’esclusione delle decadenze non determina l’automatica ammissione di qualsiasi mezzo istruttorio. Restano fermi i requisiti di pertinenza e rilevanza della prova e i poteri del giudice nella direzione del procedimento.

In terzo luogo, deve essere considerata la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 164/2024. L’applicabilità della formulazione modificata dell’art. 473-bis.19 deve essere verificata in relazione al momento di instaurazione del procedimento e alle disposizioni transitorie pertinenti.

Infine, la maggiore elasticità prevista per le controversie riguardanti i figli minorenni non elimina i doveri di lealtà e probità processuale. La disciplina deve essere applicata in modo da garantire la tutela effettiva del minore, evitando comportamenti meramente dilatori.

10. Conclusioni

L’art. 473-bis.19 c.p.c., dopo il correttivo del 2024, limita espressamente ai diritti disponibili le decadenze previste anche per la costituzione del convenuto.

Ne consegue che la costituzione tardiva non determina, di per sé, l’inammissibilità delle domande relative al mantenimento dei figli minorenni.

Tale conclusione riguarda tanto l’aumento quanto la riduzione dell’assegno, indipendentemente dall’eventuale qualificazione della richiesta come riconvenzionale.

La sentenza della Corte costituzionale n. 146/2025 conferma, sul piano sistematico, la particolare elasticità processuale prevista per la tutela dei minori.

Rimangono ferme le garanzie del contraddittorio, la verifica della disciplina temporalmente applicabile e la valutazione giudiziale della fondatezza delle richieste.

La tutela del diritto indisponibile del figlio costituisce, pertanto, il criterio fondamentale per interpretare e applicare il regime delle preclusioni nel processo familiare. 

Avv. Matteo Santini – Foro di Roma

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

• Costituzione, artt. 2, 3, 24, 30 e 111.

• Codice civile, artt. 315-bis, 316-bis e 337-ter.

• Codice di procedura civile, artt. 101, 153, 473-bis.2, 473-bis.14, 473-bis.16, 473-bis.17 e 473-bis.19.

• D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

• D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 6, lett. d), e art. 7.

• Corte costituzionale, sentenza n. 146/2025, in particolare punto 4.2.2 della motivazione.

• Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, artt. 3 e 27.

• Convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 6 e 8.

Riferimenti dottrinali da consultare

F. Danovi, Il rito unitario al vaglio del Giudice delle Leggi: legittimi i tempi delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. (e più ampiamente della fase introduttiva), in Famiglia e diritto, 2025, n. 12.

A. Maglica, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia processuale. Tra finalità di speditezza e diritto di difesa nel nuovo rito di famiglia: riflessioni a partire da Corte cost., sent. n. 146 del 2025, in Giurisprudenza costituzionale online, 2026, n. 1. 



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