Le novità in materia di separazione e divorzio: il sistema delle nuove decadenze processuali. I primi provvedimenti di inammissibilità del ricorso

Riforma Cartabia e nuovo rito della famiglia

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Nell'ottica di accelerare i tempi della giustizia in materia di separazione e divorzio, la Riforma Cartabia, introdotta dal D.Lgs n. 149/2022, ha previsto nel nostro Ordinamento una procedura (articoli da 473 bis a 473 bis.71 c.p.c.) in cui il ricorso introduttivo del giudizio deve già contenere, a pena di inammissibilità, copiosa documentazione probatoria della situazione patrimoniale della parte, al fine di consentire al giudice e alle parti di averne da subito adeguata conoscenza.

L'eco mediatica si è focalizzata sulla possibilità di cumulare, in un unico ricorso, la domanda di separazione e quella di divorzio (art. 479 bis. 49 c.p.c.), assoluta novità per il nostro ordinamento, che impone una maggiore perizia ed attenzione nella redazione del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto separazione e divorzio restano pur sempre due giudizi distinti con presupposti e requisiti diversi (l'assegno di mantenimento e quello divorzile hanno comunque una differente natura giuridica).

Anche la necessità di predisporre, già nella fase introduttiva, un piano genitoriale relativo alla gestione dei figli minori (art. 473 bis 12 c.p.c.), che consente di acquisire tutte le informazioni relative alla vita quotidiana ed alle esigenze reali dei figli, nonchè l'importanza che viene attribuita all'ascolto del minore ed alla figura del curatore speciale, hanno catturato l'interesse di addetti ai lavori e non. Indubbia qualità delle nuove regole è l'aver posto finalmente il minore al centro di ogni forma di tutela. Tuttavia, dopo pochi giorni dall'entrata in vigore del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia, già emergono alcune criticità e insidie nell'applicazione delle norme procedurali che erano state segnalate dagli occhi più attenti.

I primi provvedimenti riferiscono di posizioni rigide dei Giudici in merito all'applicazione delle nuove norme: il Tribunale di Verona, con decreto del 16 marzo 2023, ha stabilito che il ricorso privo dei requisiti e della documentazione richiesta dalle nuove disposizioni del rito della famiglia (art. 473 bis 12 cpc), non consente una sanatoria e pertanto è destinato alla declaratoria di inammissibilità, da statuirsi con sentenza.

Tuttavia, in tali casi, la domanda si può comunque riproporre correttamente.

Mancato rispetto termini a ritroso art. 473-bis.17 cpc: decadenze insanabili

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Le maggiori insidie verranno a galla in sede di applicazione dell'art. 473 bis 17 c.p.c., rubricato "Ulteriori Difese".

Tale norma introduce una serie di termini a ritroso che sono in realtà delle vere e proprie "tagliole" di diritti importantissimi. Vediamo di cosa si tratta.

Il primo comma stabilisce che entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare una memoria in cui prende posizione sui fatti allegati dal convenuto, nonchè, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto. Innanzittutto la formulazione letterale dell'articolo può indurre in un (determinante) errore. Perchè se il convenuto si costituisce in giudizio entro trenta giorni prima dell'udienza, come consentitogli dall'art 473bis.14 c.p.c., l'attore avrà a disposizione soltanto dieci giorni di tempo per proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto.

Se si considera che il convenuto, in un giudizio di separazione, può avvalersi del cumulo delle domande (separazione + divorzio) e dunque costituirsi nel giudizio di separazione introducendo anche la domanda di divorzio, in tal caso l'attore (che ben potrebbe essere una signora che aveva inizialmente deciso di chiedere solo la separazione e, in ragione della costituzione del marito che invece introduce anche la domanda di divorzio, si vede costretta a dover chiedere l'assegno divorzile per non perderlo definitivamente) sarà obbligato, a pena di decadenza, ad introdurre la richiesta di assegno divorzile entro un termine assolutamente troppo breve (come abbiamo detto 10 giorni).

Se si tiene conto della complessità che può annidarsi dietro l'introduzione di una domanda di assegno divorzile e del fatto che il suddeto termine di 10 giorni potrebbe addirittura ridursi in caso di ritardo nelle comunicazioni da parte della cancelleria, si comprende quali scenari tragici, vista l'importanza dei diritti in questione, potrebbero verificarsi. A tale proposito, nel solco della richiesta (dal Legislatore) di una leale collaborazione anche tra le parti (oltre che con il giudice), sarebbe auspicabile l'inoltro della memoria alla controparte al momento del deposito nel processo telematico.

Tuttavia difficilmente ciò avverrà.

Ulteriori termini prescritti dall'art 473 bis 17 cpc. Una volta che l'attore ha depositato la sua memoria (ulteriore, per usare il termine del Legislatore), il convenuto può, entro dieci giorni prima della data dell'udienza, depositare la propria memoria di replica in conseguenza delle difese svolte dall'attore. Dunque anche il convenuto ha dieci giorni di tempo per depositare le proprie difese, indicando i mezzi di prova e producendo i documenti a prova contraria. Infine, entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare una memoria nella quale è consentito solo indicare la prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dalla memoria del convenuto.

Decadenze solo per domande aventi ad oggetto diritti disponibili

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E' bene osservare che le decadenze di cui all'art. 473-bis.17 c.p. valgono solo per le domande aventi ad oggetto diritti disponibili (come detto, ad esempio, l'assegno divorzile), ma non operano con riferimento all'affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento.

Sono ammesse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e per il coniuge ma soltanto a condizione che si verifichino mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori (art. 473 bis. 19 c.p.c.).

Dovere di informazione da parte dell'avvocato e specializzazione

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Appare evidente quanto sia importante per l'avvocato fornire al proprio cliente che intende inziare una causa di separazione e/o divorzio, le informazioni corrette in merito alla necessità di avere entro tempi prestabiliti tutta la documentazione necessaria per introdurre o per resistere ad un ricorso, nonchè le informazioni relative alla brevità dei termini concessi dalle nuove norme per le "Ulteriori domande o difese".

Sarà utile predisporre un'informativa da inviare al proprio assistito in merito, nella fase di preparazione dell'atto introduttivo, in cui siano elencati gli atti da produrre, anche e soprattutto in previsione di eventuali richieste, comunque prevedibili, dell'altra parte.

E' di tutta evidenza come il Legislatore, prevedendo che l'organico del Tribunale Unico della Famiglia, che sarà istituito nella terza fase della riforma, sia formato da Giudici specializzati, abbia voluto chiedere una sempre maggiore specializzazione e competenza, anche nell'Avvocatura, per affrontare le controversie che interessano le Persone e la Famiglia, dove ci sono in gioco diritti di una vita.


Avv. Clino Pompei - Presidente AMI Cassino

mail studio@legalepompei.com


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