La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, (Ordinanza n. 8760/2004), ha stabilito che è competente il Tribunale ordinario per decidere in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento che il genitore dovrà versare per i figli naturali riconosciuti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno comunque precisato in base a quanto stabilito sia dalla Corte Costituzionale (sentenze 23/1996 e 451/97) sia dalla Cassazione stessa (Sent. 4273/91; 3457/02; 3898/02) tale competenza del Tribunale ordinario, sussiste "salvo che la domanda non sia proposta contestualmente a quella di dichiarazione giudiziale di paternità, che in tale limitata ipotesi attribuisce la competenza al Tribunale per i minorenni".
Ritenuto che in data 26 giugno 2001 G.A. ha proposto dinanzi al Tribunale per i minorenni di Salerno un ricorso con il quale chiedeva che si provvedesse sul regime di affidamento della figlia minore naturale G.V., nata dall’unione con Napoli L.A., e quest’ultima ha chiesto al Tribunale per i minorenni un provvedimento relativo al mantenimento della minore;
che in precedenza la Napoli aveva adito il Tribunale ordinario di Salerno, chiedendo analogo provvedimento, ma il Tribunale, con ordinanza 4 febbraio 2002, aveva dichiarato la propria incompetenza;
che il Tribunale per i minorenni, premesso che trattasi di ordinanza con valore di sentenza, ha sollevato regolamento di competenza, essendo le competenze del Tribunale per i minorenni limitata alle materie specificate nell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, o comunque ad esso espressamente demandata, tra le quali non rientra la fattispecie in questione;
che la Procura generale ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e per la declaratoria di competenza del Tribunale ordinario;
considerato che a norma dell’articolo 38 disp. att. Cpc la competenza del Tribunale per i minorenni è delimitata dalle materie espressamente ad esso demandate dal primo comma, fra le quali non rientra la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli naturali riconosciuti, mentre per ogni altra materia, in mancanza di specifica previsione legislativa è competente il Tribunale ordinario;
che conseguentemente sia la Corte costituzionale (sentenze 23/1996 e 451/97) sia questa Corte (Cassazione 4273/91; 3457/02; 3898/02) hanno ritenuto che competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro per il figlio minorenne è il Tribunale ordinario, salvo che la domanda non sia proposta contestualmente a quella di dichiarazione giudiziale di paternità, che in tale limitata ipotesi attribuisce la competenza al Tribunale per i minorenni (Cassazione 2364/93; 6868/94; 8243/00).
Che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Salerno a decidere sulla domanda di condanna del padre naturale a contribuire al mantenimento del minore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione cassa l’ordinanza 4 febbraio 2002 del Tribunale ordinario di Salerno e dichiara la sua competenza a conoscere sulla domanda di Napoli L.A. nei confronti di G.A., relativa all’assegno di mantenimento della figlia naturale minore G.V..
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2003.
Depositata in cancelleria il 7/05/ 2004.
Leggi il testo dell'Ordinanza
Cassazione Sezione prima civile Ordinanza 7 maggio 2004, n. 8760Ritenuto che in data 26 giugno 2001 G.A. ha proposto dinanzi al Tribunale per i minorenni di Salerno un ricorso con il quale chiedeva che si provvedesse sul regime di affidamento della figlia minore naturale G.V., nata dall’unione con Napoli L.A., e quest’ultima ha chiesto al Tribunale per i minorenni un provvedimento relativo al mantenimento della minore;
che in precedenza la Napoli aveva adito il Tribunale ordinario di Salerno, chiedendo analogo provvedimento, ma il Tribunale, con ordinanza 4 febbraio 2002, aveva dichiarato la propria incompetenza;
che il Tribunale per i minorenni, premesso che trattasi di ordinanza con valore di sentenza, ha sollevato regolamento di competenza, essendo le competenze del Tribunale per i minorenni limitata alle materie specificate nell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, o comunque ad esso espressamente demandata, tra le quali non rientra la fattispecie in questione;
che la Procura generale ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e per la declaratoria di competenza del Tribunale ordinario;
considerato che a norma dell’articolo 38 disp. att. Cpc la competenza del Tribunale per i minorenni è delimitata dalle materie espressamente ad esso demandate dal primo comma, fra le quali non rientra la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli naturali riconosciuti, mentre per ogni altra materia, in mancanza di specifica previsione legislativa è competente il Tribunale ordinario;
che conseguentemente sia la Corte costituzionale (sentenze 23/1996 e 451/97) sia questa Corte (Cassazione 4273/91; 3457/02; 3898/02) hanno ritenuto che competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro per il figlio minorenne è il Tribunale ordinario, salvo che la domanda non sia proposta contestualmente a quella di dichiarazione giudiziale di paternità, che in tale limitata ipotesi attribuisce la competenza al Tribunale per i minorenni (Cassazione 2364/93; 6868/94; 8243/00).
Che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Salerno a decidere sulla domanda di condanna del padre naturale a contribuire al mantenimento del minore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione cassa l’ordinanza 4 febbraio 2002 del Tribunale ordinario di Salerno e dichiara la sua competenza a conoscere sulla domanda di Napoli L.A. nei confronti di G.A., relativa all’assegno di mantenimento della figlia naturale minore G.V..
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2003.
Depositata in cancelleria il 7/05/ 2004.





