Quando motivazione e dispositivo di una sentenza penale non coincidono, il dispositivo non prevale necessariamente in ogni caso. Se le argomentazioni del giudice rivelano con chiarezza la volontà di assolvere, l’errore contenuto nella parte dispositiva può essere corretto dalla Cassazione.
È il principio applicato dalla Quarta Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 33321/2026, relativa a un procedimento per violenza sessuale.
Il contrasto tra le due parti della sentenza
Nel caso esaminato, la motivazione escludeva in modo inequivocabile la partecipazione dell’imputato a uno degli episodi contestati. Le argomentazioni conducevano quindi a un’assoluzione perché il fatto non era stato commesso dall’imputato.
Il dispositivo aveva però dichiarato il reato estinto per prescrizione, mantenendo anche le statuizioni civili.
La Cassazione ha ritenuto incompatibile tale esito con la volontà decisoria espressa nella motivazione e ha annullato senza rinvio la sentenza sul punto, pronunciando l’assoluzione per non aver commesso il fatto.
Il principio della Cassazione
La Corte ha richiamato la sentenza n. 31119/2025 della Seconda Sezione penale, secondo cui la prevalenza del dispositivo non è assoluta.
La motivazione, infatti, può contenere elementi logici e univoci tali da dimostrare che il dispositivo sia erroneo, in tutto o in parte. In presenza di un contrasto effettivo, occorre quindi ricostruire la reale volontà del giudice sulla base dell’intera decisione.
Il richiamo alla prescrizione
La pronuncia affronta anche il tema del termine prescrizionale, richiamando le Sezioni Unite n. 28953/2017.
Secondo il principio ricordato dalla Corte, le circostanze indipendenti che comportano un aumento della pena non superiore a un terzo non rientrano tra quelle a effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione.
La sentenza considera inoltre la legge n. 251/2005, cosiddetta ex Cirielli, applicabile in relazione ai fatti risalenti al 2010.
La decisione finale
Per uno degli imputati, la Cassazione ha riconosciuto l’errore del dispositivo e disposto l’annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto.
Per l’altro imputato è stata invece confermata la prescrizione di un diverso reato, con mantenimento delle statuizioni civili.
La pronuncia ribadisce così che, nei casi di contrasto tra motivazione e dispositivo, è decisiva la verifica della volontà effettivamente manifestata dal giudice.





