Con la sentenza n. 29673 i giudici del Palazzaccio hanno affermato un importante principio di diritto secondo cui il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza depositata non determina la nullità della sentenza, anche in caso di imputato dichiarato contumace (“non incide su tale conclusione la circostanza, sottolineata nel ricorso, che l'imputato, contumace non fosse presente alla lettura del dispositivo… e non determina un diverso modi di procedere alla deliberazione né alla pubblicazione della decisione mediante lettura del dispositivo in udienza e al deposito della sentenza”). Inoltre, tale vizio, hanno precisato i giudici del Palazzaccio, può subito essere rimosso con la semplice “rinnovazione” della sentenza depositata. La Corte (dopo aver inserito nella motivazione un estratto del progetto di riforma del Codice di Procedura Penale del 1978 per spiegare la ratio insita nella disciplina della nullità della sentenza) ha in proposito precisato che “non è configurabile la nullità di cui all'art. 546 comma c.p.p. qualora sussista un contrasto tra il dispositivo letto e, dunque, pubblicato in udienza, quale risultante dal relativo verbale, e la copia allegata alla sentenza depositata e l'errore concerna esclusivamente quest'ultima, anche nel caso in cui l'imputato, contumace, non fosse presente alla lettura del dispositivo”.
Con la sentenza n. 29673/2010 la Cassazione ha affermato un importante principio di diritto secondo cui il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza depositata non determina la nullità della sentenza
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