Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione(Sent. 35358/2003), hanno stabilito che l'omessa notifica all'imputato (nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p.), dell'avviso relativo all'udienza preliminare determina nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio e deducibile in qualunque stato e grado del procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione del giudicato.
I Giudici hanno infine precisato che "in relazione alla possibilità che la nullità venga rilevata d'ufficio è opportuno sottolineare che, poiché il verbale dell'udienza preliminare viene inserito nel fascicolo del Pm, il giudice del dibattimento sarà comunque abilitato a chiedere in visione e ad esaminare gli atti introduttivi della medesima, la conoscenza dei quali - che si verificherebbe del resto anche nell'ipotesi in cui sia la parte a sollevare l'eccezione - non incide, stante la loro natura puramente processuale, sulla terzietà ed imparzialità di detto giudice".
Con questa decisione i Giudici del Palazzaccio hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che era sorto sugli effetti connessi del mancato avviso per l'udienza preliminare.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza


