Contro le sanzioni per la violazione del codice della strada si applica il rito lavoro e tra le norme che non si applicano non figurano l'art. 429 e 437 c.p.c che prevedono la lettura del dispositivo

E' nulla in modo insanabile la sentenza di cui non si legge il dispositivo in udienza

In una controversia insorta tra il conducente di un veicolo, la prefettura e il ministero dell'Interno contro il verbale di accertamento di un'infrazione stradale conseguente alla violazione del limite di velocità, è interessante la pronuncia della Cassazione n. 5197/2023 (sotto allegata) sul primo motivo del ricorso sollevato dal soggetto soccombente.

Il ricorrente infatti fa presente con il primo motivo di doglianza che il Tribunale avrebbe violato gli articoli 156, 429 e 437 c.p.c perché ha definito il giudizio senza dare lettura del dispositivo, anche se il procedimento si è svolto in base alle regole del rito del lavoro.

Motivo che la Cassazione accoglie con assorbimento delle altre doglianze perché il Tribunale ha in effetti trattenuto la causa in decisione senza dare la lettura del dispositivo della sentenza poi depositata.

Gli Ermellini ricordano che gli artt. 6 e 7 del dlgs n. 150/2011 prevedono che i giudizi che hanno ad oggetto le opposizioni alle sanzioni amministrative Legge n. 689/1981 e i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada sono soggetti al rito lavoro, compreso il grado di appello.

Poiché tra le norme del rito lavoro non applicabili alla materia non figurano gli articoli 429 e 437 c.p.c che impongono la lettura del dispositivo della sentenza in udienza sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, il motivo è fondato. Il Tribunale infatti, nella sua qualità di giudice dell'appello, avrebbe dovuto procedere alla lettura del dispositivo in udienza per definire la causa.

Scarica pdf Cassazione n. 5197/2023

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