di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7675 del 3 Aprile 2014. 

Al fine di qualificare, dal punto di vista sostanziale e non meramente formale - con tutte le conseguenze del caso - un rapporto di lavoro subordinato da uno di tipo autonomo, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri. Tali criteri sono in grado di rivelare se un lavoratore, formalmente a contratto di lavoro subordinato, sia in realtà autonomo e viceversa. 

Nel caso di specie l'INPS contesta a una società, presso cui era impiegato un dipendente assunto a contratto avente ad oggetto "assistenza amministrativa e contabile e rapporti con professionisti esterni", il mancato pagamento di determinati oneri previdenziali. La società si opponeva e sia in primo che in secondo grado tale opposizione era accolta e confermata, ritenendo il giudice del merito di inquadrare quel tipo di rapporto come lavoro autonomo.

La Suprema Corte non opera né un nuovo accertamento né una valutazione dei fatti, già riscontrati nei gradi di merito, ma si limita a confrontare la situazione di fatto con i criteri di cui sopra.

In particolare sono indicatori di lavoro autonomo la non sottoposizione a vincoli di orario, mancato assoggettamento al potere direttivo, insussistenza di potere sanzionatorio disciplinare a favore del datore di lavoro. In questo senso la Cassazione conferma il carattere di autonomia della prestazione in oggetto a discapito dell'inquadramento che ne ha operato il datore di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa). Ha enunciato il seguente principio di diritto, più volte già confermato: "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale". Il ricorso è rigettato.


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