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Separazione personale: cenni introduttivi
(A cura di: Avv. Valeria Zatti)
La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello “psicologico”, dato che, pur non essendoci divieti al mantenimento sine die della condizione di “separati”, il rapporto di regola evolve o nella riconciliazione tra le parti oppure nella constatazione dell’irreversibilità della crisi, con la possibilità di addivenire alla sentenza di divorzio. Solo quest’ultima è in grado di sciogliere il matrimonio, facendo venir meno lo status giuridico di coniuge, mentre la pronuncia di separazione non è idonea a incidere né sulla validità dell’atto matrimoniale (prerogativa delle sentenze di nullità del matrimonio), né sulla prosecuzione del vincolo in questione.
Gli effetti che conseguono alla separazione “legale” (che differisce da quella c.d. “di fatto”, come si sta per vedere) comportano solo la sospensione di molti obblighi inerenti ai rapporti personali tra i coniugi (in primis quello di coabitazione e di assistenza morale) e la modifica di alcuni degli obblighi di carattere patrimoniale (basti pensare all’eventuale versamento dell’assegno di mantenimento o alimentare). Come a seguito di divorzio o di annullamento del matrimonio, peraltro, restano invariati i doveri di mantenere, istruire ed educare la prole, tematica che sarà approfondita nella sede specifica.
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