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Diritto al mantenimento o agli alimenti

Una delle conseguenze di tipo patrimoniale di maggior rilievo è l’eventuale diritto di uno dei coniugi al mantenimento ovvero agli alimenti, sulla base di presupposti diversi ed espressamente previsti. Per quanto riguarda il primo tipo di ausilio economico, questo spetta qualora il giudice lo disponga, valutate attentamente tutte le circostanze del caso, al fine di tentare un riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle due parti, in modo che entrambi possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

I presupposti necessari per il sorgere del diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno di mantenimento a carico dell’altro (ex art. 156, comma 1 c.c.) sono, da un lato, che la parte beneficiaria non abbia adeguati redditi propri, che la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, che non dichiari espressamente di rinunciarvi e, dall’altro lato, che il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento (di regola con cadenza mensile) si trovi effettivamente nella condizione economica di poter sostenere siffatto esborso.

Allo scopo di tutelare il coniuge più debole, la legge prevede che se l’obbligato non provvede a versare nei tempi stabiliti l’assegno, su richiesta del primo, il giudice avrà il potere di disporre il sequestro di una parte dei beni dell'inadempiente, oppure di ordinare a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il pagamento della somma dovuta. Una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (si veda, al proposito, Trib. Milano sent. 10 febbraio 1999 e sent. 4 giugno 2002), inoltre, ha condannato il coniuge cui era stata addebitata la separazione, in aggiunta al versamento dell’assegno di mantenimento, anche al risarcimento dei danni per responsabilità c.d. “aquiliana” ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il tribunale di Milano, in definitiva, ha ritenuto che tale forma di tutela debba essere riconosciuta, ovviamente al concorrere di tutti i suoi presupposti, anche in caso di violazione dei doveri coniugali, avendo quest’ultimi piena natura giuridica e non solo morale. Ma la Suprema Corte è orientata, sul punto, in maniera opposta: probabilmente anche al fine di evitare forme di “accanimento” nei confronti del coniuge cui è addebitabile la separazione, difatti, la Cassazione (ad esempio cfr. Cass. Civ. sent. n. 3367 del 1993) ha escluso l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. in simili circostanze, ribadendo che, in deroga ai principi generali del nostro ordinamento, l’addebito della separazione comporta solo gli effetti espressamente previsti dalla legge.

Per quanto concerne, invece, il diritto agli alimenti, questo spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa; l’assegno alimentare, infatti, ha lo scopo non già di permettere uno stile di vita agiato quanto quello goduto prima della crisi coniugale, bensì di assicurare anche alla parte economicamente molto debole i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa (cfr. art. 156, comma 3 c.c.).

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