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Le azioni C.D. "Strettamente possessorie"
Le azioni “strettamente possessorie” sono due: l’azione di reintegrazione (o di spoglio) e l’azione di manutenzione. La prima è diretta a far restituire immediatamente la cosa a chi ne è stato privato in modo violento (ossia contro la volontà del possessore, anche in mancanza di violenza fisica) o in modo clandestino (ossia senza che il possessore se ne accorga). In merito alla legittimazione attiva, è subito da precisare che, a differenza da quanto previsto per l’azione di manutenzione, l’azione di spoglio può essere promossa anche dal detentore, purché non per ragioni di servizio o di ospitalità, nell’interesse proprio: a tal proposito, di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. sentenza del 29 aprile 2002 n. 6221) ha ribadito la legittimazione in tal senso del conduttore (o locatario). L’azione di reintegrazione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio.
L’azione di manutenzione presenta presupposti diversi rispetto a quella appena vista. Il possessore (e non anche il detentore) di un bene immobile o di un’universalità di mobili (e non di un bene mobile: altra nota differenziale rispetto all’azione di spoglio) è legittimato ad esperirla allorché subisca un disturbo “d’intensità apprezzabile” (come è stato specificato dalla giurisprudenza), al fine di ottenere una pronuncia giurisprudenziale che ordini al molestatore di cessare subito l’attività denunciata. Un presupposto del tutto peculiare dell’azione in commento, inoltre, è che il possesso dell’attore deve essere “continuo, ininterrotto e pacifico” e perdurare da almeno un anno, così come è di un anno, peraltro, il termine di decadenza stabilito per tale strumento processuale.
E’ da rilevare, infine, un orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo il quale alla tutela possessoria possa aggiungersi la richiesta di risarcimento dei danni (ma sono rintracciabili diverse pronunce contrarie a tale impostazione; tra le altre, si vedano: Pret. Roma, 11 aprile 1984, Sez. I, 3175 e Pret. Torino 3 aprile 1995, in Giur. it., 1995, p. 686 ss).
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