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Le C.D. "Azioni di Nunciazione"
Dopo aver esaminato i mezzi processuali tipicamente possessori, vedremo ora le due azioni che possono essere esperite, oltre che dal possessore, anche dal proprietario e dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali: le c.d. “azioni di nunciazione”, disciplinate dagli articoli 1170-1172 del codice civile. Pur essendo ambedue strumenti di natura cautelare ed intervenendo entrambi con finalità preventiva e inibitoria, i presupposti e gli effetti sono parzialmente diversi. La “denuncia di nuova opera”, di cui all’art. 1170 c.c., è volta a tutelare il possessore, proprietario o titolare di un diritto reale dal pericolo di danno alla res, allorché taluno intraprenda una nuova opera su di un fondo proprio od altrui. Finché l’opera medesima non è completata o, comunque, non è trascorso oltre un anno dal suo inizio, egli è legittimato a chiedere al giudice di imporre al soggetto che sta compiendo l’opera o il divieto alla sua prosecuzione ovvero l’obbligo di attenersi a determinate cautele che assicurino l’eliminazione (o, almeno, il minimizzarsi) dei rischi temuti dall’attore. La “denuncia di danno temuto”, invece, presuppone che una o più opere già compiute (anche un albero) sulla cosa minacciata, espongano la stessa a un pericolo grave e imminente ed è diretta a ottenere una pronuncia giurisdizionale che ponga fine a tale situazione di emergenza.
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