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- Azioni c.d. “strettamente possessorie”
- Le c.d. “azioni di nunciazione” |
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La tutela giudiziaria del possessore
Nonostante il possesso sia una situazione giuridica “materiale”, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno introdurre delle azioni giudiziarie a tutela del possessore e ciò per due ragioni principali. Il primo scopo è quello di mantenere la pace sociale, evitando che il possessore, spogliato della cosa, tenti di “farsi giustizia da solo” al fine di riottenere immediatamente la disponibilità del bene; il secondo scopo è quello di rafforzare la tutela del titolare del diritto reale, fornendogli degli strumenti processuali che, sebbene dotati del carattere della sommarietà, tendano a ripristinare la situazione di fatto antecedente alla turbativa o allo spoglio in modo celere e tempestivo, non essendo necessaria, all’uopo, la prova dell’effettiva titolarità del diritto reale corrispondente.
Le azioni c.d. “possessorie” sono classificabili in due categorie: da un lato, quelle c.d. “strettamente possessorie” (di cui agli artt. 1168-1170 c.c.), così definite in quanto dedicate alla tutela specifica del solo possessore in quanto tale e, dall’altro lato, le c.d. “azioni di nunciazione” (disciplinate agli artt. 1171-1172 c.c.), rispetto alle quali la legittimazione spetta anche al proprietario in quanto tale, nonché ai titolari degli altri diritti reali.
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