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La nozione di comunione
La comunione è un fenomeno giuridico di contitolarità di diritti, che si realizza ogni qual volta più soggetti hanno in comune la proprietà o altro diritto reale su un bene, mobile o immobile che sia, e ciascuno dei partecipanti (detti “comunisti”) è proprietario (o titolare del diritto reale, vuoi di godimento, come l’usufrutto, vuoi di garanzia, come il pegno) per l'intero del bene in comunione. A differenza del condominio (come vedremo a breve), nella comunione ogni partecipante ha un solo diritto: quello sulla totale proprietà comune indivisa, tanto che non è identificabile, nella res in comunione, una porzione specifica il cui godimento spetti, in via esclusiva, a uno o più dei comunisti.
Alla comunione in senso stretto, il codice dedica ben diciassette articoli, raggruppati nel capo I del titolo VII, a sua volta contenuto nel libro III intitolato “della proprietà” (cfr. artt. 1100 – 1116 c.c.).
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