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Diritti dei comunisti

La circostanza che il bene non è di esclusiva proprietà, ma è condiviso con gli altri in ragione della quota di appartenenza di ciascuno (quota che si presume uguale, fino a prova contraria, ex art. 1101 c.c.), comporta una serie di rilevanti conseguenze. Innanzitutto, nell’utilizzo della res, ossia nel godimento delle utilità offerte dal bene nella sua interezza, ciascun comunista deve rispettare due limiti fondamentali: quello di non alterare la destinazione della cosa e quello di non impedire che gli altri partecipanti ne facciano pari uso (cfr. art. 1102 c.c.). Per quanto riguarda la gestione della cosa comune, poi, essa avviene in forma congiunta, avendo ogni comunista il diritto di concorrere all’amministrazione della cosa, salva restando la facoltà di delegare l'amministrazione stessa a uno o più partecipanti o affidarla ad un amministratore scelto da questi. La gestione congiunta avviene sulla base del principio maggioritario (cfr. artt. 1105, 1106, 1108 c.c.), il quale tiene conto non già del numero delle persone, bensì del valore delle quote possedute da ciascuno. Mentre per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice dei voti (metà del valore più uno), per quelli di straordinaria amministrazione è indispensabile che la decisione sia approvata da una maggioranza qualificata (corrispondente ai due terzi del valore complessivo del bene). Oltre a richiedere un consenso più ampio, per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, il legislatore ha introdotto anche due ulteriori vincoli: il divieto di ledere l’interesse di alcuno dei comunisti e, qualora si vogliano apportare innovazioni dirette al miglioramento della res ovvero a renderne semplicemente più comodo o redditizio il godimento, poiché si tratta affatto di interventi non necessari, essi non devono essere tali da comportare una spesa eccessivamente gravosa.

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