Il nuovo decreto legge c.d. anti credit crunch interviene con diverse misure in materia fallimentare, civile e processuale civile. In allegato il testo

di Marina Crisafi - Non solo "banche", misure per l'accesso al credito, cambiamento delle procedure concorsuali (soprattutto sotto il profilo del fallimento e dell'apertura alla concorrenza del concordato preventivo) e Pct, il nuovo decreto legge approvato il 23 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, interviene, con rilevanti modifiche, anche sul processo esecutivo.

Contenuto del precetto, nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, ma anche misure per le vendite e istituzione dell'elenco dei custodi giudiziari, sono solo alcune delle novità che il Governo ha deciso di apportare alla procedura espropriativa, con il fine ultimo di accorciare i tempi per il recupero dei crediti e snellire le procedure, scegliendo, tuttavia, ancora una volta lo strumento della decretazione d'urgenza (anziché imboccare la via di una riforma organica della materia) e la tecnica degli "innesti" che rischia di mandare in confusione gli stessi operatori del diritto.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147/2015 e sotto diversi profili è già operativo dal 27 giugno scorso, mentre per altre norme il timing fissato è quello dell'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, bisognerà attendere che superi l'esame del Parlamento.

 

Vediamo, intanto, tutte le novità:

 

-     Esecuzione forzata beni indisponibili o alienati a titolo gratuito

Una delle novità del d.l. n. 83/2015 (già operativa per le procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto) è l'introduzione del nuovo art. 2929-bis al codice civile, il quale ammette l'esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo sia sorto successivamente al sorgere del credito e se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data in cui l'atto stesso è stato trascritto.

La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervengono nell'esecuzione promossa da altri.

 

-     Il "nuovo" precetto

La riforma arricchisce anche il contenuto dell'atto di precetto prevedendo, attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 480 c.p.c., l'obbligo del creditore di avvertire, nel medesimo atto, il debitore della possibilità di chiedere aiuto ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice, per "porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento" concludendo con il creditore stesso un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.

La disposizione diventerà operativa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (leggi: "Il nuovo atto di precetto dopo il decreto ‘anti credit crunch'"). 

 

-     Portale delle vendite pubbliche

Le aste riguardanti beni immobili o mobili registrati si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicità sarà obbligatoria, a pena di estinzione della procedura (leggi: "Aste giudiziarie: d'ora in poi solo online, sul portale delle vendite pubbliche").  

Questa è un'altra delle rilevanti novità previste dal d.l. 83/2015, operativa alla data di entrata in vigore del decreto. Il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia ed è previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni "lotto" di vendita.

La delega al professionista (che dovrà curare la pubblicità) diventa obbligatoria e nasce l'"albo" dei custodi giudiziari: un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati che dovrà essere istituito (con modalità informatiche) presso ogni tribunale (ex nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.), contenendo anche la documentazione comprovante le competenze maturate dal singolo professionista, anche relativamente a specifiche categorie di beni.

 

-     Conversione del pignoramento "a rate"

Viene introdotta anche la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, di accedere alla conversione del pignoramento "a rate". Secondo il nuovo quarto comma dell'art. 495 c.p.c., infatti, il debitore potrà chiedere la sostituzione dei beni o dei crediti pignorati con una somma di denaro, da rimborsare anche attraverso un meccanismo rateale. Il giudice disporrà con la stessa ordinanza, laddove ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi l'importo con rate mensili entro il termine di 36 mesi, maggiorato degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o in mancanza al tasso legale. Il giudice, inoltre, ogni sei mesi provvede al pagamento al creditore pignorante ovvero alla distribuzione tra i creditori delle somme versate nelle more dal debitore.

 

-     Perdita di efficacia del pignoramento

Altra rilevante novità della riforma è il dimezzamento dei termini per la perdita di efficacia del pignoramento.

Modificando l'art. 497, primo comma, c.p.c., infatti, il decreto prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, che la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni (in luogo degli attuali novanta), a pena di inefficacia.

 

-     Vendita dei beni pignorati e valore degli immobili

 

Cambiano anche le modalità di vendita dei beni pignorati. Il termine per il deposito dell'istanza scende da 120 a 60 giorni. Sarà il giudice a fissare altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai "criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria".

Il valore dell'immobile pignorato, secondo il nuovo art. 568 c.p.c. sarà determinato sempre dal giudice avuto riguardo "al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma". Il calcolo dell'esperto dovrà essere effettuato sulla base della superficie dell'immobile (del valore per metro quadro e di quello commerciale), esponendo analiticamente adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa l'eventuale riduzione del valore di mercato (per mancanza della garanzia per vizi, per vincoli o oneri giuridici non eliminabili, per spese condominiali insolute, ecc.).

 

-     Corsia preferenziale per la ricerca telematica

La ricerca dei beni da pignorare, introdotta dal d.l. n. 132/2014 (cfr. art. 492-bis c.p.c.) e ancora  inattuabile mancando l'apposito decreto ministeriale, viene già riformata dall'attuale decreto. Viene prevista, in sostanza, la possibilità per il creditore di accedere subito alle banche dati per la ricerca dei beni da pignorare (rivolgendosi autonomamente ai gestori), senza dover attendere il decreto attuativo. La disposizione, prevista dall'aggiunta all'art. 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, perderà efficacia laddove il decreto ministeriale non venga adottato entro un anno dall'entrata in vigore della riforma.

 

-     Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

La riforma modifica anche il limite massimo del pignoramento di stipendi e pensioni di regola fissato nella misura del quinto.  

I nuovi commi aggiunti all'art. 545 c.p.c. prevedono infatti, con riferimento al pignoramento delle pensioni che le somme dovute non potranno essere pignorate "per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà" che la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge; con riferimento agli stipendi, invece, che le somme dovute, "nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento", quando invece l'accredito ha luogo "alla data del pignoramento o successivamente", le predette somme possono essere pignorate nei limiti stabiliti dalla legge.

Il pignoramento eseguito in violazione delle suddette norme è parzialmente inefficace, e l'inefficacia è rilevata anche d'ufficio dal giudice.

La riforma interviene anche sull'art. 546 c.p.c., prevedendo un'aggiunta al primo comma secondo la quale, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, pensione (o altre indennità), "gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale"; quando, invece, l'accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o in data successiva, gli obblighi tornano ad operare nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c.

 

 

 

Qui il decreto legge n. 83/2015

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