L’ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella
per l’avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all’ufficio postale
di partenza. **Art. 4 L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni
sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso
giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto
dall’ufficiale giudiziario. L’avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via
telematica, quando l’autorità giudiziaria o la parte interessata alla
notificazione dell’atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la
spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito
a cura dell’agente postale e contenere le generalità del destinatario o della
persona abilitata che ha ricevuto il piego con l’indicazione della relativa
qualifica, i quali, all’atto della consegna del piego, debbono firmare il
relativo registro. L’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano
dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e, se la
data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull’avviso
medesimo dall’ufficio postale che lo restituisce. **Art. 8 Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna
rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se
il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il
che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome
ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità;
appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è
subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel caso
di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita
alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso
l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del
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