**Art. 187 bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli
atti esecutivi compiuti) In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo
avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano
fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza
dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il
compimenti degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è
più procedibile. MODIFICHE ALLA LEGGE N. 890/82 **Art. 3 L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull’originale dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del
quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento. Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta
chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o
dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea
ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico,
la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio. Nei casi in cui
l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici,
la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso.
Per la notificazione di atti in materia civile e amministrativa effettuate
prima dell’iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l’avviso
di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore
quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per
quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento,
l’avviso deve indicare come mittente l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la
sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si
riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del
provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di
opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l’ufficiale
giudiziario tenuto a dare avviso dell’impugnazione o dell’opposizione.
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