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comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

 

 

 

*Art. 617 (Forma dell'opposizione)

 

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

 

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

 

 

 

* Art. 624 (Sospensione per opposizione all’esecuzione)

 

Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

 

Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.

 

 

 

* Art. 624 bis (Sospensione su istanza delle parti)

 

Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso ...

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