L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a
rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso,
quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte
istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le
consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo
possessore. *Art. 608 bis (Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante)
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima
della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte
esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente. * Art. 611 (Spese dell’esecuzione) Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese
anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli
artt. 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo. *Art. 615 (Forma dell'opposizione) Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata e questa non e' ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto
con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per
territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi,
sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e
quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al
giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di
...
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge